PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo approvato il 17 marzo 2022 dal Consiglio dei ministri ha recepito la Direttiva Ue 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, nonché le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione e modifica la Direttiva Ue 2017/1132 (Direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).
Le disposizioni del decreto appaiono in linea con i principi europei mirando a favorire:
- l’emersione tempestiva della crisi attraverso strumenti di allerta soft che incentivino l’imprenditore ad attivarsi volontariamente per il superamento della situazione di difficoltà;
- la valorizzazione dell’autonomia privata delle parti con la previsione di strumenti anche stragiudiziali e con la limitazione dei poteri di intervento dell’autorità giudiziaria;
- la “risanabilità dell’impresa”, quale valore giuridico, da preservare attraverso procedure di ristrutturazione efficienti che favoriscano la continuità aziendale.
Il legislatore europeo ha richiesto la predisposizione di misure e procedure volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, quali la vendita di attività o di parti dell’impresa e la vendita dell’impresa in regime di continuità aziendale o anche una combinazione di questi elementi, per consentire ai debitori un risanamento precoce che possa prevenire l’insolvenza evitando che imprese sane vengano liquidate.
Il 13 maggio 2022 è pervenuto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto, espresso a seguito dell’adunanza della Commissione speciale del 1° aprile 2022.
Il 26 maggio 2022 sono pervenuti i pareri non ostativi con osservazioni delle Commissioni del Senato, il parere favorevole della XIV Commissione del Senato, i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni II e XIV della Camera ed il parere favorevole con condizione della Commissione V della Camera.
Al termine dell’iter legislativo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 152 del 01 luglio 2022) il D.Lgs. 83/2022 di recepimento della Direttiva Ue 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva Ue 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).
Il decreto ha operato una sostanziale modifica del Codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, che quindi è entrato in vigore così rinnovato.
Rispetto allo schema di progetto approvato dal Consiglio dei ministri il 17 marzo 2022, la formulazione definitiva, che tiene conto dei pareri delle Camere e del Consiglio di Stato, presenta alcune modifiche.
Le novità di maggior rilievo riguardano:
- la nozione di crisi;
- gli assetti organizzativi dell’impresa;
- le nuove misure di allerta;
- il concordato preventivo e le altre procedure di ristrutturazione;
- le disposizioni per la ristrutturazione delle società e il trattamento dei soci.
LE NUOVE DEFINIZIONI DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
Lo schema di decreto legislativo apporta tutta una serie di modifiche a definizioni contenute nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ed in particolare l’articolo 2 del decreto evidenzia cosa s’intenda con i seguenti termini:
CRISI: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
INSOLVENZA: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
SOVRAINDEBITAMENTO: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
IMPRESA MINORE: l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348;
CONSUMATORE: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
SOCIETÀ PUBBLICHE: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all’articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
GRUPPO DI IMPRESE: l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;
GRUPPI DI IMPRESE DI RILEVANTE DIMENSIONE: i gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
PARTI CORRELATE: si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;
COMI – CENTRO DEGLI INTERESSI PRINCIPALI DEL DEBITORE: il CENTER OF MAIN INTERESTS (COMI) è il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA: le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;
ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI E INSOLVENZA DELLE IMPRESE: l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall’articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti;
PROFESSIONISTA INDIPENDENTE: il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:
1) essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
2) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del Codice civile;
3) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;
ESPERTO: il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell’ambito della composizione negoziata;
MISURE PROTETTIVE: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
MISURE CAUTELARI: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza;
CLASSE DI CREDITORI: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
DOMICILIO DIGITALE: il domicilio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice.
LA STRUTTURA DEL NUOVO TESTO UNICO DELLA CRISI D’IMPRESA
La struttura del nuovo testo unico della crisi e dell’insolvenza è costituita da 391 articoli suddivisi in 4 parti.
PARTE I CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (ARTT. 1-374)
TITOLO I (artt. 1-11) DISPOSIZIONI GENERALI: ambito, definizioni, obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi, pubblicazione e lista di controllo, prededucibilità crediti, principi carattere processuale, attribuzione della giurisdizione |
TITOLO II (artt. 12-25 UNDECIES) COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE, CONCORDATO SEMPLIFICATO E SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI: Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, piattaforma telematica, ruolo dell’esperto, doveri dell’imprenditore, gestione dell’impresa, autorizzazioni del tribunale, conservazione degli effetti e misure premiali, conclusione delle trattative, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione |
TITOLO III (artt. 26-55) STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA: giurisdizione, competenza, cessazione dell’attività del debitore, accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale, iniziativa, procedimento unitario, procedimento di omologazione, misure cautelari e protettive |
TITOLO IV (artt. 56-120 quinquies) STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI: accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, concordato minore, concordato preventivo (presupposti, organi, effetti, provvedimenti immediati, voto, omologazione) |
TITOLO V (artt. 121-283) LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: (sostituisce l’istituto del fallimento) effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il debitore e per i creditori, effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti, custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale, accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, esercizio dell’impresa e liquidazione dell’attivo, ripartizione dell’attivo, cessazione della procedura di liquidazione giudiziale, concordato nella liquidazione giudiziale, liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società, liquidazione controllata del sovraindebitato, esdebitazione |
TITOLO VI (artt. 284-292) DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE:concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo, procedura unitaria di liquidazione giudiziale, strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo |
TITOLO VII (artt. 293-316) LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI:liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale, Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, procedimento, organi della liquidazione coatta amministrativa, concordato della liquidazione, funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l’insolvenza |
TITOLO VIII (artt. 317-321) LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA:principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi, sequestro preventivo, sequestro conservativo, legittimazione del curatore, liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione |
TITOLO IX (artt. 322-347) DISPOSIZIONI PENALI:reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale, reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale, disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa, reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento |
TITOLO X (artt. 348-374) DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA:disposizioni generali, albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure, disciplina dei procedimenti, disposizioni in materia di diritto del lavoro, disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie, disposizioni di coordinamento della disciplina penale |
PARTE II (ARTT. 375 – 384)
MODIFICHE AL CODICE CIVILE: assetti organizzativi dell’impresa, crisi dell’impresa e rapporti di lavoro, assetti organizzativi societari, responsabilità degli amministratori, nomina degli organi di controllo, cause di scioglimento delle società di capitali, disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici, finanziamenti dei soci, abrogazioni di disposizioni del codice civile |
PARTE III (ARTT. 385 – 388)
GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE:
modifiche agli artt. 3, 4, 5, e 6 del d.lgs. 122/2005
PARTE IV (ARTT. 389 – 391)
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE:
entrata in vigore, disciplina transitoria, disposizioni finanziarie e finali
CAPO II del d.lgs. n. 83 del 2022
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE:
abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147, del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, disposizioni transitorie, entrata in vigore e disposizioni finanziarie
MARCO GIRELLI (Partner di CA Restructuring)