Ipoteca

Secondo quanto disciplinato dall’articolo 2808 del codice civile, l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria. Si tratta di una forma di tutela per il creditore: le garanzie reali consistono nella possibilità di prelazione sui beni del debitore nel caso di mancato pagamento dell’importo concesso.