LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI (CNC): LE MISURE PREMIALI FISCALI

Il D.L. 118/2021 ha introdotto dal 15.11.2021 un nuovo strumento negoziale di carattere stragiudiziale denominato CNC Composizione Negoziata della Crisi, lo strumento ha la finalità di agevolare l’iter di risanamento delle imprese che volgono in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tale per cui sia probabile trovarsi in condizioni di crisi o insolvenza, ma che tuttavia possiedono le capacità sufficienti a performare correttamente nel mercato. In questa sede verranno esposte le varie agevolazioni fiscali introdotte dal legislatore a favore degli imprenditori che si attivano in via preventiva a fronteggiare la crisi della proprio impresa attraverso il nuovo strumento di composizione assistita della crisi.

AgevolazioneDescrizione
1. Interessi sui debiti tributarigli interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale dal momento di accettazione dell’incarico da parte dell’esperto fino alla conclusione della composizione negoziata.
2. Sanzioni tributarieRiduzione nella misura minima delle sanzioni.
3. Sanzioni e interessi al 50%.Riduzione del 50% di sanzioni e interessi riferiti ai soli debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di nominadell’esperto.
4. Rateazione del debito tributarioL’Agenzia delle entrate, su istanza sottoscritta dall’esperto, può concedere la rateizzazione fino a 72 rate mensili del debito nella misura rideterminata in base agli accordi convenuti
5. Norme TUIRPerdite su crediti interamente deducibili;Le sopravvenienze attive non rilevano fiscalmente.

La Composizione negoziata è attivabile in via esclusiva e volontaria da parte stessa dell’imprenditore, la procedura prevede l’affiancamento di un professionista terzo ed indipendente che sia anche esperto di ristrutturazione aziendale, con il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed altri soggetti terzi eventualmente presenti. 

La gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa rimane in capo all’imprenditore, che quindi può provvedere esso stesso ai pagamenti pur con l’obbligo di evitare pregiudizi al normale soddisfacimento dei creditori.

Il legislatore ha deciso di premiare gli imprenditori che aderiscono alla composizione assistita della crisi in due momenti, sia nel momento dell’inizio della procedura e sia in sede di conclusione. L’imprenditore che richieda la nomina dell’esperto indipendente può usufruire di alcuni premi fiscali alcuni dei quali si ottengono solo per il fatto di aver presentato l’istanza di inizio della procedura di composizione assistita.

L’art. 14 del D.L. 118/2021 introduce gli incentivi fiscali di seguito elencati:

  • Gli interessi applicati sui debiti tributari devono coincidere con l’interesse legale;
  • Le sanzioni tributarie sono ridotte alla misura minima prevista dalla legge;
  • L’imposto delle sanzioni e gli interessi tributari sorti prima del deposito dell’istanza di nomina dell’esperto sono ridotti alla metà.

Inoltre, con la richiesta dell’imprenditore ed istanza sottoscritta dall’esperto con la pubblicazione nel Registro delle Imprese del contratto con uno o più creditori e dell’accordo tra imprenditore e creditori, l’Agenzia delle Entrate concede la rateazione fino a un massimo di sei anni con rate mensili delle seguenti somme:

  • Dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito;
  • Delle ritenute alla fonte in come sostituto d’imposta;
  • IVA

non ancora iscritte a ruolo.

Per quanto riguarda invece le norme del TUIR, le sopravvenienze attive sono fiscalmente irrilevanti per l’importo che eccede:

  • le perdite fiscali del periodo e quelle pregresse dell’impresa senza computare il limite del 80%, 
  • il plafond di interessi non dedotti e riportati (ex art. 96 comma 4 TUIR) e
  • l’eccedenza ACE riportata dagli esercizi precedenti. Inoltre, vale la deducibilità delle perdite su crediti.

Di seguito vengono illustrate le misure premiali richieste dall’imprenditore che accede alla procedura.

1) INTERESSI SUI DEBITI TRIBUTARI

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, gli interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale dal momento di accettazione dell’incarico da parte dell’esperto fino alla conclusione della composizione negoziata nel caso di:

  • Conclusione di un contratto con uno o più creditori ex art. 11, comma 1, lettera a) del medesimo D.L. 118/2021
  • Conclusione della convenzione di moratoria ex art. 182-octies L.F.;
  • Conclusione di un accordo tra imprenditore e creditori sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell’attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).
  • Omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182-bis, 182-septies e 182-novies della L.F.

Sino all’accettazione dell’incarico gli interessi sono applicati nella misura prevista dalla legge fiscale.

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, gli interessi sui debiti tributari oggetto della composizione negoziata che sono sorti prima del deposito dell’istanza di nomina dell’esperto sono ridotti alla metà nel caso di:

  • Omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182-bis, 182-septies e 182-novies della L.F.;
  • Piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F.
  • Domanda di concordato semplificato per la liquidazione ex Art. 18 del medesimo D.L. 118/2021 
  • Accesso ad una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. 270/1999 o dal D.L. 347/2003.

Si segnala che nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi sono dovuti senza le riduzioni.

2) SANZIONI TRIBUTARIE

Ai sensi dell’art. 14, comma 2, le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza.

La misura ridotta è prevista anche se il pagamento viene effettuato, nell’ambito della procedura di composizione, oltre il termine previsto dalla legge per il pagamento in misura ridotta, termine che, però, per beneficiare della riduzione, deve comunque cadere dopo la presentazione della istanza per chiedere la nomina dell’esperto. 

Diversamente da quanto previsto per gli interessi, non essendo espressamente specificato dalla norma, tale agevolazione dovrebbe applicarsi a tutti i casi di composizione negoziata.

3) SANZIONI E INTERESSI AL 50%

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, le sanzioni, così come gli interessi, sui debiti tributari oggetto della composizione negoziata che sono sorti prima del deposito dell’istanza di nomina dell’esperto sono ridotti alla metà nel caso di:

  • Omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182-bis, 182-septies e 182-novies della L.F.;
  • Piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F.
  • Domanda di concordato semplificato per la liquidazione ex Art. 18 del medesimo D.L. 118/2021 

Accesso ad una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. 270/1999 o dal D.L. 347/2003.

4) PIANO DI RATEAZIONE

Se l’imprenditore lo richiede, previa istanza sottoscritta anche dall’esperto che certifica l’esistenza della situazione temporanea di difficoltà, può proporre all’accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un piano di rateizzazione del debito tributario che prevede la restituzione del debito maturato non ancora iscritto a ruolo entro un limite temporale previsto in un massimo di 72 rate mensili.

Il debito oggetto a rateizzazione può comprendere le imposte sul reddito, le ritenute alla fonte come sostituto d’imposta, IVA, IRAP ed altre imposte accessorie.

La condizione alla base per l’accesso alla rateizzazione prevede la pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo con i creditori sottoscritto con la supervisione dell’esperto indipendente.

Non si può più avvalere della rateizzazione l’imprenditore che abbia depositato ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, nel caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento della crisi ed in caso del mancato pagamento di una sola rata in scadenza.

5) APPLICAZIONE DI ALCUNE NORME SPECIFICHE DEL TUIR

La prima norma riguarda l’irrilevanza delle sopravvenienze attive secondo l’art. 88 c. 4-ter del TUIR che prevede da una parte, l’esclusione integrale da imposizione delle riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare e di concordato preventivo “non di risanamento” (e quindi liquidatorio) e dall’altra, l’equiparazione del trattamento fiscale delle riduzioni dei debiti derivanti da “concordati di risanamento” a quelle discendenti da accordi di ristrutturazione del debito e da piani attestati.

In fase di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano attestato di risanamento, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, di cui all’art. 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento.

L’ulteriore norma di rilievo riguarda la completa deduzione delle perdite sui crediti diverse da quelle previste dall’art. 106 per il debitore che è soggetto di procedure concorsuali.

6) CONCLUSIONI

La composizione negoziata della crisi è uno strumento (o “percorso”, secondo la terminologia del decreto legge) messo a disposizione dell’imprenditore commerciale o agricolo in situazione di “probabile crisi o insolvenza” finalizzato al superamento della stessa tramite un accordo con uno o più creditori da raggiungersi grazie all’intermediazione di un esperto indipendente e alla predisposizione di una serie di benefici volti a sollecitare l’interesse delle parti ad una soluzione non conflittuale.

La CNC rappresenta quindi uno strumento che se attivato in modo rapido può portare a dei benefici anche dal lato fiscale per gli imprenditori, ed in tal senso il legislatore ha introdotto le misure premiali fiscali proprio per incentivare la tempestiva azione dell’imprenditore nell’avvio della procedura con tutti i benefici che essa ne comporta per l’imprenditore stesso e per i terzi interessati alla procedura concorsuale.

Matteo Berisha (Consulente CA Restructuring)