Concordato liquidatorio

  • Il D.Lgs. 83/2022 ha operato una sostanziale modifica del Codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore il 15 luglio scorso.

In particolare, in materia di concordato preventivo, l’articolo 84 del CCII Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è stato modificato e con esso la descrizione della funzione del concordato preventivo, precisando che lo stesso deve realizzare, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all’articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma (comma 1).

I presupposti essenziali per poter accedere al concordato preventivo risultano pertanto essere:

  • Soggettivo, ai sensi dell’articolo 84 possono accedere al concordato preventivo solo gli imprenditori commerciali non “sotto soglia”
  • Oggettivo, l’accesso al concordato preventivo è consentito all’imprenditori che si trovi in stato di crisi ovvero insolvenza definito dall’articolo 2
  • Soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 84.

Nei successivi commi dell’articolo 84 sono descritte le diverse forme di concordato utilizzabili:

  • IL CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE (COMMA 2);
  • IL CONCORDATO CON LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (COMMA 4).

In entrambi i casi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario (comma 5).

La nuova formulazione dell’articolo 86 prevede che il piano possa prevedere una moratoria (senza limiti di tempo) per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ. può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall’omologazione.

IL CONCORDATO CON LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In materia di concordato liquidatorio, Il D.Lgs. 83/2022 non ha operato una sostanziale modifica del Codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019: la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile (rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale) al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati, degradati per incapienza, in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo.

A tale forma di concordato si affianca, tuttavia, il concordato liquidatorio semplificato – accessibile solo all’esito della composizione negoziata della crisi quando non siano percorribili le alternative stragiudiziali – per il quale non sono richiesti tali requisiti e per il quale è prevista una procedura più snella. In particolare, non è prevista la fase di ammissione alla procedura, né quella della votazione dei creditori, nel presupposto che già nel corso della composizione negoziata i creditori siano stati messi in condizione di valutare le proposte del debitore e di esprimere il proprio parere in relazione alle stesse, sotto la supervisione di un professionista, che garantisce la regolarità del procedimento e vigila sul compimento di atti pregiudizievoli per i creditori. Nel concordato semplificato, inoltre, non è prevista la nomina del commissario giudiziale, ferma restando la possibilità per il Tribunale di nominare un ausiliario che lo assista nelle sue valutazioni. Queste semplificazioni, rispetto alla procedura ordinaria del concordato liquidatorio, sono tuttavia compensate da un penetrante controllo del Tribunale in sede di omologa, il quale dovrà valutare, oltre alla regolarità del procedimento, anche la fattibilità del piano, e assicurare che ciascun creditore non subisca pregiudizio rispetto all’alternativa fallimentare e riceva una qualsiasi utilità, anche non in denaro.

La nuova formulazione dell’articolo 84, comma 4 contiene anche una definizione di risorse esterne (per le quali tra l’altro è prevista anche la distribuzione in deroga agli articoli 2740 e 2741 cod. civ., sempre nei limiti del 20 per cento): si considerano tali le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano preveda la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.

Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell’azienda e l’offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l’efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, con l’applicazione degli articoli da 2919 a 2929 del Codice civile.

Se invece il piano prevede l’offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l’affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 91, comma 1, in base alla disciplina delle offerte concorrenti.