L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve essere corrisposta da tutte le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono le previste tipologie di reddito.
Ai sensi dell’ 1 del TUIR, presupposto dell’IRPEF è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle seguenti categorie previste dall’art. 6 del TUIR:
- redditi fondiari ( 25 – 43 del TUIR);
- redditi di capitale ( 44 – 48 del TUIR);
- redditi di lavoro dipendente ( 49 – 52 del TUIR);
- redditi di lavoro autonomo ( 53 – 54 del TUIR);
- redditi d’impresa ( 55 – 66 del TUIR);
- redditi diversi ( 67 – 71 del TUIR).
Pertanto, affinché una somma assuma natura reddituale è necessario che sia riconducibile ad una delle tipologie di reddito sopra indicate (Ris. Agenzia delle Entrate 22.11.2010 n. 119).
I soggetti residenti sono assoggettati ad imposizione anche per i redditi prodotti all’estero, mentre i soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 co. 1 del TUIR);