Ai sensi dell’art. 27 del Tuir: 1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte domenicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonchè quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51.
Il reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.