L’articolo 3, comma 1 bis, D.L. 125/2020, convertito nella L. 159/2020, ha previsto la possibilità per il Giudice fallimentare di omologare il concordato preventivo e/o l’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di voto e/o di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La funzione dell’OMOLOGAZIONE FORZOSA è infatti quella di perseguire il preminente interesse dei creditori attraverso il superamento delle resistenze degli uffici finanziari alla proposta transattiva, le quali si dimostrano immotivate in presenza di un’attestata convenienza della stessa rispetto al fallimento e in contrasto con il principio del buon andamento della Pubblica amministrazione stabilito dall’art. 97 della Costituzione.
Un chiarimento al superamento del dibattito non unanime concernente il CRAM DOWN FISCALE in senso favorevole alla tesi estensiva è stato recentemente fornito dal D.L. 24 agosto 2021 n. 118, il quale, per quanto attiene al concordato preventivo, ha adeguato il disposto dell’art. 180, comma 4, della Legge fallimentare a quello dell’art. 63, comma 2, del Codice della crisi, modificando l’espressione “in mancanza di voto” in quella di “mancanza di adesione”. Infatti, come si evince anche dalla relazione accompagnatoria del D.L. n.118/2021, secondo cui “la norma è inserita a completamento delle disposizioni introdotte dall’articolo 3, comma 1-bis, decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159”: poiché per “mancanza di adesione” deve intendersi, nel concordato preventivo, anche la mancanza di adesione dovuta all’espressione di un voto negativo, il Tribunale può omologare forzosamente la transazione fiscale e contributiva anche conseguentemente al rigetto della relativa proposta esplicitato attraverso il voto contrario.