Nell’ambito delle situazioni di crisi dell’impresa, sono coinvolti diversi soggetti (impresa, banche e altri creditori, terzi investitori, etc.) ed il ruolo dell’Advisor legale, che agisce di concerto con l’Advisor finanziario cambia in funzione del soggetto rappresentato e degli interessi di cui è portatore, con l’obiettivo di intervenire per il buon esito del piano che porti alla risoluzione della crisi di impresa.
Uno dei principali compiti degli Advisor che assistono l’imprenditore in crisi è quello di guidarlo nella scelta dello strumento legale idoneo alla risoluzione della crisi, ossia tipicamente la scelta tra:
- il piano attestato di risanamento (art. 67 L.F.) per l’imprenditore che deve rimediare ad una situazione di crisi reversibile nella quale l’insolvenza non si è ancora manifestata;
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.), adatti a fronteggiare crisi patrimoniali e finanziarie, con la semplice omologa dell’accordo da parte del tribunale;
- il concordato preventivo (art. 160 L.F.) ed in particolare il concordato con continuità (art. 186- bis L.F.), più̀ flessibile ed adatto alla regolazione di crisi anche più̀ gravi, con l’intervento più̀ invasivo del tribunale.
La scelta dello strumento maggiormente adatto dipende da:
- la situazione finanziaria dell’impresa in crisi e le cause della crisi/insolvenza (i.e., scarsa liquidità e/ o sotto patrimonializzazione);
- l’esposizione debitoria;
- la disponibilità “interna” di assets che possano essere smobilizzati al fine di reperire nuova finanza e cassa;
- la composizione del ceto creditorio (prevalenza di creditori finanziari o creditori commerciali);
- la tempistica dell’operazione di risanamento dell’impresa alla luce delle esigenze finanziarie dell’impresa in crisi.
Risultano inoltre sempre fondamentali e determinanti la volontà dell’imprenditore e l’esistenza delle condizioni di mercato per continuare l’impresa.
Scegliere lo strumento sbagliato potrebbe, purtroppo, pregiudicare irreversibilmente la permanenza dell’impresa sul mercato.