Legge di Bilancio 2021: le principali novità

È stata pubblicata sul S.O. n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Le disposizioni della Legge di Bilancio 2021 entrano in vigore il 1° gennaio 2021, e le principali novità in ambito fiscale, di lavoro e previdenza sono di seguito illustrate:

  1. recupero Patrimonio Edilizio
  2. bonus Mobili
  3. riqualificazione energetica degli edifici
  4. superbonus del 110%
  5. bonus facciate
  6. bonus verde
  7. stabilizzazione dell’ulteriore detrazione
  8. esclusione dal versamento della prima rata dell’imu 2021
  9. rivalutazione dei beni immateriali
  10. sostegno liquidita’ imprese/garanzia sace
  11. lavoratori impatriati: incentivi fiscali
  12. rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
  13. tassazione dei ristorni
  14. riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali
  15. dividendi e plusvalenze degli oicr esteri
  16. incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali
  17. credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
  18. credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0
  19. erogazione in unica quota del contributo “nuova sabatini”
  20. credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
  21. contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione
  22. compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale
  23. termini di registrazione delle fatture attive
  24. modifiche alla disciplina del esterometro
  25. divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie b2b
  26. solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica
  27. novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi
  28. lotteria degli scontrini e cashback
  29. esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico
  30. divieto di licenziamento
  31. esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti

1) Recupero Patrimonio Edilizio

È prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, è previsto il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

2) Bonus Mobili

È confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus mobili” con la detrazione del 50% che può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020. La spesa massima agevolabile è stata innalzata a € 16.000.

3) Riqualificazione energetica degli edifici

È stato prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica previsti dalla Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari, micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica è previsto il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

4) Superbonus del 110%

La detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022. Per gli interventi eseguiti da condomini e persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa/ lavoro autonomo con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche) nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022. Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati/ enti assimilati, la detrazione del 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Per tali soggetti, nel caso in cui alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30.6.2023.
Interventi Agevolabili: La detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.
Per quanto riguarda la tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:
• tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio e rientra anche la coibentazione del tetto, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”;
• tra gli interventi “trainati” sono ricompresi anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
Impianti solari fotovoltaici: La detrazione del 110%, prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato”, è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici; la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Tipologia Immobili Oggetto Di Interventi Agevolabili: Per gli immobili oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è disposto che:
• un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente se è dotata di almeno 3 installazioni tra l’impianto per l’approvvigionamento idrico, l’impianto per il gas, l’impianto per l’energia elettrica e l’impianto di climatizzazione invernale;
• oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di APE in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.
Interventi Su Immobili Danneggiati Da Eventi Sismici: Per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL n. 189/2016 e di cui al DL n. 39/2009 è disposto che:
• il termine di sostenimento delle spese per le quali è possibile fruire di tale maggiorazione è prorogato al 30.6.2022;
• l’ambito di applicazione è ampliato ai “comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza”. Tale beneficio è alternativo al contributo previsto per la ricostruzione. Inoltre, è disposto che nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009 nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza:
• la nuova detrazione del 110% prevista per gli interventi di miglioramento del rischio sismico;
• la detrazione IRPEF nella maggior misura del 90%, spettante per i premi versati per l’assicurazione avente ad oggetto il rischio di eventi calamitosi.
Approvazione Delibere Condominiali: La delibera condominiale avente ad oggetto l’approvazione dell’esecuzione dei lavori agevolati in esame o gli eventuali finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli stessi o l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio. Con le medesime modalità può essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Assicurazione Rilascio Attestazioni / Asseverazioni: L’obbligo in capo ai tecnici abilitati di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni, si considera rispettato qualora i soggetti in esame abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale, purché questa:
• non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
• preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
• garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell’attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista può optare per una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni / asseverazioni in esame con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione / asseverazione e, comunque, non inferiore a € 500.000, senza interferenze con la polizza della responsabilità civile.
Sconto In Fattura / Cessione Credito: Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi è disposto che tale opzione è esercitabile anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi.

5) Bonus facciate

È confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

6) Bonus verde

È stata disposta la proroga per il 2021 del c.d. “bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
• “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

7) Stabilizzazione dell’ulteriore detrazione

La detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo annuo superiore a euro 28.000 e fino a euro 40.000 sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.
L’importo della detrazione decresce all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi al livello massimo di 40.000 euro e deve essere rapportata al periodo di lavoro.

8) Esclusione dal versamento della prima rata dell’imu 2021

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:
• agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
• agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
• agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieri-stici o manifestazioni;
• agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

9) Rivalutazione dei beni immateriali

Viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi/Irap, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

10) Sostegno liquidità imprese/garanzia SACE

È confermata la proroga fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19. È previsto che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:
• a cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni prosoluto), effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall’1.1.2021;
• a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall’1.1.2021. A decorrere dall’1.3 al 30.6.2021, SACE spa rilascia le suddette garanzie concesse a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui microimprese, piccole e medie imprese.

11) Lavoratori impatriati: incentivi fiscali

Nell’ambito della disciplina del rientro dei cervelli prevista dal Decreto Crescita, che ha disposto modifiche ai regimi fiscali agevolati per i c.d. “lavoratori impatriati”, nonché per il rientro in Italia dei c.d. “docenti e ricercatori residenti all’estero”, che hanno trasferito la propria residenza in Italia impegnandosi a risiedervi per almeno 2 anni svolgendo un’attività lavorativa, sono stati ampliati i soggetti destinatari e sono stati prolungati gli incentivi. In particolare, è stata estesa per ulteriori cinque periodi d’imposta la fruizione dell’abbattimento della base imponibile ai fini fiscali del 50% ai soggetti iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell’UE, che hanno trasferito la propria residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i c.d. lavoratori impatriati. L’opzione per la suddetta estensione del regime fiscale di favore può essere esercitata in presenza di determinate condizioni: tali soggetti, infatti, possono optare per l’allungamento temporale dei benefici previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati, a seconda del numero di figli minori ed in base alla proprietà di un immobile in Italia. Ai fini della piena attuazione della nuova previsione normativa è necessario un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 che definisca le modalità attuative.

12) Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

Anche per il 2021 sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite purché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Per optare per questo regime entro il 30.6.2021 un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno e il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero ammontare o la prima rata in caso di rateizzazione. La proroga prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

13) Tassazione dei ristorni

Previa delibera assembleare, le somme attribuite ad aumento del capitale sociale della cooperativa possono essere tassate in capo ai soci persone fisiche con la ritenuta del 12,50%.

14) Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

È stata prevista la riduzione al 50% dell’imponibilità per gli utili percepiti dagli enti non commerciali dal 1.1.2021, che svolgono attività di interesse generale in determinati settori.

15) Dividendi e plusvalenze degli OICR esteri

Viene equiparato il regime impositivo di dividendi e plusvalenze su partecipazioni realizzati degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE) a quello già in vigore per gli OICR istituiti in Italia. Tali OICR esteri non sono più soggetti ad imposizione sui dividendi distribuiti dalle società italiane e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni, viene previsto che la ritenuta e l’imposta sostitutiva (entrambe del 26%) non si applicano rispettivamente sugli utili corrisposti e le plusvalenze degli OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE e a quelli non conformi a tale direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE, istituiti in Stati membri UE e negli Stati aderenti allo SEE. L’esenzione da ritenuta si applica agli utili percepiti a decorrere dall’1.1.2021 e per le plusvalenze realizzate dalla medesima data.

16) Incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali

Il soggetto risultante da un’operazione straordinaria deliberata nel 2021, il beneficiario e il conferitario, possono trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze di Ace.

17) Credito d’imposta per Investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 è previsto un nuovo credito d’imposta:
• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
• per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto:
• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
• per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato nella misura del 20% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, spetta per i beni materiali e immateriali in tre quote annuali di pari importo; mentre per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale. Nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

18) Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0

Sono prorogati fino al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica ed altre attività innovative e il credito d’imposta formazione 4.0.

19) Erogazione in unica quota del contributo “nuova Sabatini”

Viene prevista l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, se il finanziamento è di importo non superiore a 200.000 euro.

20) Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo viene esteso limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio fino al 30.4.2021.

21)Contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione

È introdotto un contributo a fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone ed è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

22)Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione ai soggetti passivi IVA una specifica piattaforma telematica per compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio. Questo meccanismo è utilizzabile a condizione che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

23)Termini di registrazione delle fatture attive

Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni.

24)Modifiche alla disciplina del esterometro

È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022. La comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML e i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. I dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

25)Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie b2b

Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS.

26) Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica

Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.

27) Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi

Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione. Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso per adempiere l’obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri. Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi.

28) Lotteria degli scontrini e cashback

La partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. I premi attribuiti nell’ambito della lotteria non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

29) Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico

Viene istituito presso il MEF un apposito Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

30) Divieto di licenziamento

È stato esteso il divieto di licenziamento anche per il periodo compreso tra il 31gennaio e il 31 marzo 2021. Il divieto si applica a tutte le procedure di licenziamento collettivo, comprese quelle già avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non ancora concluse e alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero dei lavoratori occupati.

31) Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti con un reddito complessivo, nel 2019, non superiore a 50.000 euro, che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2020 pari ad almeno il 33%, possono beneficiare di un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali.


Martina Giordano Buono

Federica Grasso