L’emergenza provocata dalla pandemia COVID-19 e le problematiche innescate dal lockdown sui conti delle PMI ha indotto il Governo a posticipare la completa entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa.
L’art. 5 del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità)recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali” ha disposto il differimento al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) di cui al Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14, originariamente prevista per il 15 agosto 2020 (decorsi cioè diciotto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Il differimento dell’entrate in vigore del CCII viene disposto apportando una modifica al comma 1 dell’art. 389 del Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14 sostituendo quello, già previsto per il 15 agosto 2020., con cui si procrastinava al 15 febbraio 2021 l’entrata in vigore delle c.d. “misure di allerta” volte a stimolare l’emersione anticipata della crisi delle imprese.
L’entrata in vigore del Codice è pertanto differita ad un periodo nel quale si ritiene che esisteranno le condizioni perché possa operare con concrete possibilità di successo.
CODICE DELLA CRISI (CCII) – TEMPISTICA ENTRATA IN VIGORE |
14 FEBBRAIO 2019 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale |
15 AGOSTO 2020 m Entrata in vigore (18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta) |
15 FEBBRAIO 2021 Art. 11 D.L. 9/2020 (proroga del solo obbligo di segnalazione) |
1 SETTEMBRE 2021 Art. 5 D.L. 23/2020 (differimento entrata in vigore) |
Lo stesso articolo art. 5 del D.L. 23/2020 mantiene salve le previsioni all’articolo 389, comma 2, CCII che fissavano al 16 marzo 2019 l’entrata in vigore di alcune delle novità previste dal nuovo Codice, quali le norme relative ai gruppi di imprese e le modifiche al codice civile in particolare all’art. 2086 che ricordiamo nella nuova formulazione al comma 2 prevede che “ L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo , amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Resta dunque vigente il dispositivo che impone agli amministratori il dovere di adottare strumenti adeguati di pianificazione e monitoraggio della gestione aziendale.
Non sono modificate le norme inerenti la disciplina transitoria, per cui le procedure in corso e quelle pendenti alla data del 1° settembre 2021 continueranno ad essere regolate dalla normativa attualmente vigente.
I soggetti segnalanti previsti dagli articoli 14 e 15 CCII, sindaci/revisori e creditori pubblici qualificati, non saranno chiamati a svolgere nessuna attività fino al 1° settembre 2021.
Il differimento concede, inoltre, al legislatore maggior tempo per adeguare il CCII all’emananda normativa di attuazione della Direttiva (UE) 1023/2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, nonché́ le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Motivazioni del differimento
Nel contesto economico-finanziario delineatosi a causa dell’emergenza epidemiologica, l’opportunità di disporre il rinvio integrale dell’entrata in vigore del CCII è giustificata, come si legge nella relazione accompagnatoria al decreto in commento, da tre ordini di motivazioni:
Motivazioni del differimento dell’entrata in vigore del Codice Crisi (CCII) | |
1 | Il sistema di allerta è stato concepito per operare in un contesto economico stabile dove la crisi può essere ricondotta a specifiche situazioni aziendali e non ad una situazione generalizzata di difficoltà quale quella che ragionevolmente dovremo affrontare nei prossimi mesi. |
2 | Il codice si muove nella logica del salvataggio delle imprese e della loro continuità che potrebbe diventare difficile nell’ipotesi di una crisi degli investimenti. |
3 | La scarsa compatibilità tra uno strumento nuovo ed una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo. |
1. Sistema di allerta concepito per specifiche situazioni aziendali
La principale motivazione riguarda il sistema delle misure di allerta volte a segnalare in modo tempestivo lo stato di crisi, delle imprese, da parte degli organi di vigilanza e controllo societario. La sistematica degli strumenti di allerta è stata concepita dal legislatore della riforma nella prospettiva di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale, dunque, il numero preponderante di imprese non sia colpito da crisi finanziaria. Va da sé che la recessione economica determinata dall’emergenza sanitaria si ritiene possa compromettere inevitabilmente, in un prossimo futuro, il regolare presentarsi degli indicatori di crisi, i quali non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, financo rischiando di essere controproducenti.
È evidente che in una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, gli indicatori della crisi non sarebbero in grado di selezionare le imprese in stato di crisi e intervenire prima che tale situazione si trasformi in insolvenza irreversibile. Nel contesto generale di grave crisi economica sarebbe infatti inevitabilmente pregiudicata la possibilità di identificare le imprese capaci di proseguire l’attività o che necessitano di avviare un piano di ristrutturazione.
2. Preservazione della continuità aziendale
La seconda motivazione è relativa alla filosofia del nuovo Codice, orientato verso il salvataggio delle imprese in crisi evitando la soluzione liquidatoria (l’attuale fallimento) ad extrema ratio, da percorrere cioè, soltanto in assenza di alternative concrete. Risulta evidente che, in un ambito economico in cui potrebbe maturare una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazioni delle imprese, il Codice della Crisi d’impresa finirebbe per non raggiungere gli obbiettivi per cui è stato pensato.
3. Certezza del Diritto
La terza ragione si collega all’esigenza, per gli operatori ora come non mai, di certezza del diritto e di stabilità della normativa che sarebbe stata minata dall’entrata in vigore – peraltro in pieno periodo feriale – di una disciplina in molti punti inedita e necessitante di una forte attività interpretativa, oltreché di un approccio innovativo.
Nomina del Revisore
La proroga non riguarda la nomina del revisore per le Srl che ne hanno obbligo a seguito della modifica dei limiti previsti dall’articolo 2477 cod. civ., originariamente prevista entro il 16 dicembre 2019 e poi prorogata dall’articolo 8, comma 6-sexies, Legge 8/2020 denominato Decreto Milleproroghe all’approvazione del bilancio 2019. In base alle nuove disposizioni le società dovranno dunque provvedere al conferimento dell’incarico al più tardi entro il 28 giugno 2020 in caso di rinvio del termine di approvazione ai sensi dell’art 2364 secondo comma del Codice Civile.
Pertanto le società a responsabilità limitata e le società cooperative (costituite in forma di Srl) devono procedere alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore al superamento per gli esercizi 2018 e 2019 di almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Tale norma, infatti, rientra nelle modifiche al Codice Civile che sono già entrate in vigore il 16 marzo 2019. Per le società che hanno già provveduto alla nomina del revisore entro il 16 dicembre 2019, Assirevi con il suo Documento di ricerca n. 234 precisa che il primo esercizio sottoposto a revisione deve essere il 31 dicembre 2020 e che pertanto si ravvisano le condizioni per procedere ad una risoluzione consensuale degli incarichi per il triennio 209- 2021 già affidati al 16 dicembre 2019 sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 13 del D.Lgs. n.39/2010 e 7 del D.M n. 261/2012.
Infine, il Governo ha chiarito che, siccome l’originaria data di entrata in vigore del Codice era collocata a metà del mese di agosto, si è temuto che, anche riproponendola nel 2021, potessero presentarsi concreti problemi applicativi, considerato che la data stessa sarebbe caduta in un periodo in cui gli uffici giudiziari hanno una ridotta operatività anche nelle sezioni specializzate. Per tale motivo si è optato per collocare l’entrata in vigore alla cessazione della c.d. sospensione feriale (dopo quindi il mese di agosto), quando si assiste alla piena ripresa di tutte le attività dei Tribunali.