Qualora il capitale sociale sia intaccato oltre un terzo, ma senza scendere sotto il minimo legale il codice civile, all’articolo 2446 per le Spa e all’articolo 2482-bis per le Srl, impone un’immediata attivazione da parte dell’organo amministrativo, che senza indugio deve convocare i soci in assemblea per valutare gli opportuni provvedimenti da prendere. Il codice civile non prevede con quale periodicità l’organo amministrativo debba controllare perdite nascenti ed integrità del Capitale Sociale ma tale dovere discende dalla necessaria diligenza e corretta amministrazione dell’organo amministrativo.
L’assemblea dei soci sarà chiamata a prendere provvedimenti urgenti in merito esaminando i seguenti documenti che dovranno essere predisposti: una situazione patrimoniale aggiornata (vero e proprio bilancio infrannuale predisposto da parte degli amministratori); la relazione dell’organo amministrativo; le osservazioni del collegio sindacale (se esistente).
A questo punto i soci in assemblea potranno:
- non procedere ad alcun particolare provvedimento rinviando ogni decisione (situazione di crisi momentanea e previsione di immediato riassorbimento);
- deliberare la copertura della perdita, con versamenti od apporti dei soci o rinuncia di loro crediti vantati nei confronti della società;
- deliberare la riduzione del capitale sociale, che in tal caso è comunque facoltativa.
Nel caso le perdite d’esercizio portino alla riduzione del capitale sociale ad oltre un terzo questo si riduce al di sotto del limite legale, la situazione è la più allarmante e richiede un immediato ed inderogabile intervento correttivo da parte dei soci (art. 2447 per le Spa e art. 2482-ter codice civile per le Srl).