Le Novità Della CNC Introdotte dal Decreto PNRR

PREMESSA E IL DECRETO PNRR

La bozza del Decreto per il CDM del 16 febbraio 2023 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” prevedeva all’art. 40 diverse novità relativamente alla composizione negoziata della crisi con particolare riferimento agli aspetti “fiscali” di tale procedura.

In sintesi, tali previsioni riguardavano:

  • la durata della rateizzazione dei debiti fiscali;
  • la possibilità di transazione fiscale;
  • l’emissione di note di variazione IVA
  • la possibilità di autocertificazione delle richieste di conferma inviate agli enti (erario e istituti previdenziali).

Come evidenziato nella seguente tabella di raffronto non tutte le proposte sono state recepite dal legislatore (in rosso le modifiche).

BOZZATESTO APPROVATO
ART. 40                                                                                                                                                                                                                           (Disposizioni in materia di crisi di impresa)ARTICOLO 38              (Disposizioni in materia di crisi di impresa)
1. Nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 25-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall’esperto.  1. Nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 25-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata  e  grave  situazione  di   difficoltà   dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata ai sensi del medesimo  articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall’esperto.
2. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n. 14, l’imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all’Agenzia delle entrate, all’Agenzia delle entrate-Riscossione, all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l’esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l’assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l’articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.< eliminato >
3. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica l’articolo 26 comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633.2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio  2019,n. 14, si applica l’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Al fine di accelerare l’accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo  articolo 17, una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.3. Al fine di accelerare l’accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del testo unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  con  la  quale attesta  di  avere  richiesto,  almeno  dieci  giorni   prima   della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in  vigore del presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023. 
5. L’assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall’articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è rinviata di diciotto mesi a partire dall’entrata in vigore del presente decreto.  4. L’assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall’articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel testo approvato è stato eliminato il comma, che aveva ricevuto il positivo accoglimento da parte di tutti gli operatori e che veniva considerato una svolta per dare maggior impulso alla nuova CNC, relativo alla possibilità di utilizzo della cosiddetta “Transazione fiscale”. Il comma dedicato agli accordi transattivi per dilazionare oltre le 120 rate o ridurre il debito fiscale e previdenziale verso Agenzia delle entrate, Agenzia della riscossione, Inps e Inail in misura non inferiore a quella che gli stessi enti avrebbero potuto ottenere in caso di liquidazione giudiziale dell’impresa in crisi è stato quindi (momentaneamente) rimosso dal decreto approvato. La motivazione del depennamento della disposizione in parola sembrerebbe essere dovuto alla necessità di una più approfondita valutazione preventiva dell’impatto finanziario di tale proposta sul bilancio statale. Pertanto, data la volontà politica e le richieste degli operatori,  non è del tutto svanita la possibilità che in seguito alle verifiche in corso, tale norma possa essere ripristinata nel testo della legge di conversione del DL 24/2/2023, n. 13.

RATEIZZAZIONE DEBITI FISCALI

In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’art.23, comma 1, lettera a) e dell’accordo di cui all’art.23, comma 1, lettera c) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’Agenzia delle Entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con apposita istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione del debito fiscale fino a 120 rate. Con tale previsione normativa, i termini della rateazione del debito erariale originariamente previsti pari a 72 rate sono stati incrementati al fine di agevolare le imprese in grave difficoltà nell’ambito della procedura di composizione negoziata. Anche in questo caso, l’esperto assume un ruolo di “garanzia” dei terzi coinvolti, mediante la sottoscrizione dell’istanza da cui risulta la situazione di grave crisi in cui versa l’impresa e la funzionalità della richiesta di rateizzazione ai fini del buon esito della procedura di CNC.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI

Al fine di ”velocizzare” l’accesso alla composizione negoziata della crisi, è previsto che l’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, può depositare, al posto dei documenti di seguito descritti, un’autocertificazione in cui attesta di aver richiesto almeno 10 giorni dalla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto le certificazioni necessarie (ex art. 363 e 364 del Codice della crisi).

Questi documenti, di cui all’art 17 del Codice della crisi, sono: 

– il certificato unico dei debiti tributari (di cui all’art. 364, comma 1), che è quel documento che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, relativo all’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti; 

– la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; 

– il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (di cui all’articolo 363, c. 1), con il quale l’INPS e l’INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti che hanno nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi. 

Tale disposizione si applica a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.

RECUPERO IVA TRAMITE EMISSIONE DI NOTA DI CREDITO

Nel decreto viene prevista la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione da parte del creditore dell’impresa che accede alla composizione negoziata della crisi, ampliando la platea dei possibili beneficiari precedentemente limitati ai soli casi di accesso alle procedure concorsuali.

A far data dalla pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all’articolo 23 comma 1 lettere a) e c) e comma 2 lettera b) del Codice della crisi, sarà pertanto possibile per i creditori incisi da tale procedura, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo, procedere all’emissione delle note di variazione IVA senza dover attendere la conclusione della medesima.

Rimandando alla C.M. 20/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale vengono spiegate le modifiche all’art. 26 del D.P.R. IVA, si precisa che qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali (e con la norma in esame, compresa anche la composizione negoziata della crisi), la variazione conseguente piò essere operata a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l’esito), ossia la data: 

•  della sentenza dichiarativa del fallimento; 

•  del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; 

•  del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; 

• del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

Resta fermo, invece, ai sensi del comma 3 bis, che tale diritto è esercitabile dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione del debiti, ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.

Marco Girelli (Partner CA Restructuring)