INTRODUZIONE
Tra i principali provvedimenti fiscali contenuti nella Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303), le disposizioni riguardanti il regime degli affrancamenti rappresentano sicuramente una novità di rilievo meritevole di attenzione.
In particolare, la nuova normativa prevede l’introduzione dell’istituto dell’affrancamento, inteso come quella procedura che consente agli investitori di poter considerare i proventi finanziari maturati entro il 31 dicembre 2022 e derivanti da:
- utili e riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato,
- cessione o rimborso di quote o azioni di OICR e
- alcune tipologie di polizze di assicurazione,
applicando sugli stessi un’imposta sostitutiva relativamente vantaggiosa rispetto alla tassazione ordinaria.
Di seguito, il dettaglio tecnico sulle tre tipologie di affrancamento previste.
AFFRANCAMENTO DEGLI UTILI DELLE PARTECIPATE A REGIME PRIVILEGIATO
Agli utili e alle riserve di utili non distribuiti delle partecipate che godono del regime fiscale privilegiato e che di regola concorrono alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti, è stata prevista la possibilità di applicare un’imposizione sostitutiva vantaggiosa, su volontà esplicita del contribuente (art. 1, commi 88 – 94). Il fine dell’introduzione di questo regime è quello di anticipare la tassazione di tali utili di modo che gli stessi, una volta distribuiti e incassati, non siano più assoggettati a tassazione.
Di tale regime sostitutivo possono beneficiare sia i soggetti IRES che i soggetti IRPEF, questi ultimi, tuttavia, a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa.
Gli utili e le riserve di utili che possono essere affrancati sono quelli non ancora distribuiti all’1.1.2023 e che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2022.
Le aliquote previste per l’affrancamento sono pari:
- al 9%, per i soggetti IRES;
- al 30%, per i soggetti IRPEF.
Inoltre, qualora il rientro degli utili, derivanti da partecipazioni detenute in società con sede legale in giurisdizioni estere a regime fiscale privilegiato/da fonte estera, avvenisse entro il termine del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023, le aliquote verrebbero ridotte di tre punti percentuali divenendo, quindi, pari rispettivamente al 6% e al 27%.
Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nel soggetto estero è:
- incrementato dell’importo delle somme assoggettate alle imposte sostitutive e
- ridotto degli utili distribuiti.
In tal modo, se il socio residente italiano anziché rimpatriare gli utili intende cedere la partecipazione, la plusvalenza realizzata è determinata considerando come costo quello maggiorato delle somme assoggettate ad imposizione sostitutiva. Infine, l’affrancamento non può dare luogo a minusvalenze deducibili.
AFFRANCAMENTO DEI REDDITI DEGLI OICR
Nel caso degli OICR, la nuova Legge di Bilancio (art. 1, commi 112 e 113) consente di considerare realizzati i redditi disciplinati dall’art. 44 co. 1 lett. g) e dall’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR e derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio), attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 14%.
In particolare, l’opzione per l’affrancamento dei proventi finanziari degli OICR si esercita assoggettando ad imposta sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione, con l’eventuale plusvalenza delle quote che costituisce, dunque, la base imponibile sulla quale calcolare l’importo dell’imposta agevolata .
L’affrancamento, inoltre, si applica a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, che sono possedute alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione. Infine, l’opzione non può essere esercitata per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione per il c.d. “risparmio gestito”, di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 461/1997, ma solo per quelli detenuti in regime di risparmio amministrato o in regime di dichiarazione.
1.Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (in termini generali il 30.6.2023). In aggiunta, non è consentita la compensazione nel modello F24.
2. È bene notare come, qualora la formulazione della Legge di Bilancio 2023 dovesse ricevere un’interpretazione estensiva dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria, l’istituto dell’affrancamento potrebbe essere applicato alle distribuzioni di proventi anche nel breve-medio periodo e non essere, dunque, collegata esclusivamente alla fase liquidatoria o di rimborso/cessione delle quote.
3.In tal senso va resa specifica comunicazione all’intermediario con il quale si detiene un rapporto di custodia o diversamente l’opzione viene effettuata in sede di Modello Unico 2023 dal contribuente versando l’imposta sostitutiva.
In particolare, nel caso del risparmio gestito, il capitale da investire viene affidato ad un intermediario (società di gestione del risparmio, banca ecc), che si occuperà della rispettiva custodia e amministrazione e, sulla base degli accordi presi con il risparmiatore, sceglierà come meglio impiegare le somme di denaro allo scopo di generare rendite per quest’ultimo (e una commissione d’intermediazione per il gestore). Dal lato della disciplina fiscale, il regime del risparmio gestito consente, inoltre, di compensare a fine anno sia le componenti positive (redditi da capitale, plusvalenze, altri redditi diversi) che quelle negative (minusvalenze e spese) nell’ambito della gestione patrimoniale di esercizio dando, così, l’opportunità di ridurre il carico fiscale complessivo.
D’altro canto, nel caso del risparmio amministrato, il risparmiatore non affida la gestione dei propri capitali all’intermediario, occupandosi in prima persona delle scelte di investimento, ma vi affida solamente la gestione degli adempimenti fiscali, con l’intermediario che agisce, dunque, come sostituto d’imposta.
Considerato che nella maggior parte delle gestioni patrimoniali viene esercitata l’opzione del risparmio gestito, risulta evidente che l’opzione agevolata dell’affrancamento sarà esercitabile per un numero relativamente circoscritto di casi. La ratio di escludere il regime del risparmio gestito dall’opzione di affrancamento risiede nel livello di tassazione relativamente inferiore che è già previsto per tali gestioni patrimoniali.
In aggiunta a ciò, è utile parimenti specificare che in alcune circostanze, la plusvalenza delle quote potrebbe risultare di ridotta o nulla efficacia. Questo può essere il caso di quei fondi mobiliari che investono prevalentemente in titoli obbligazionari pubblici, quali i titoli di Stato ed equivalenti, italiani ed esteri. Per tali fondi, infatti, è prevista una tassazione effettiva sui proventi finanziari relativi ai titoli suddetti che risulta pari al 12,5% (ai sensi dell’art. 26-quinques del DPR n. 600/1973 e dell’art. 10-ter della L. n. 77/1983).
L’imposta sostitutiva del 14% è versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente. Al contrario, qualora l’agevolazione fosse applicata direttamente da quest’ultimo, il versamento dovrà avvenire entro il termine a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (tipicamente entro il 30 giugno 2023).
AFFRANCAMENTO DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE
Anche per le polizze di assicurazione (art. 1, comma 114), è prevista la possibilità di affrancare i redditi di cui all’art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, rappresentati dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari, anche in tal caso, al 14%.
Nello specifico, la norma si applica alle polizze vita che rientrano nei rami I (vita umana) e V (contratti di capitalizzazione) secondo la classificazione di cui all’art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private (Dlgs n. 209/2007.). Sono quindi escluse le polizze di assicurazione sulla vita del ramo III (c.d. “Unit Linked”) Inoltre, sono stati esclusi dall’applicazione del regime di affrancamento i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024.
4. L’opzione per tale regime si avvia “su richiesta del contraente” e l’imposta sostitutiva deve essere versata dalla compagnia di assicurazione entro il 16.9.2023. La provvista del relativo importo è fornita dal contraente.
L’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito di imposta di cui all’art. 1 co. 2 del DL 24.9.2002 n. 209 (conv. L. 265/2002) derivante dal versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita. Infine, i contratti di assicurazione per i quali è esercitata l’opzione di affrancamento non possono essere riscattati prima dell’1.1.2025. Nello specifico, è quindi utile ricordare che i benefici derivanti dall’affrancamento non possono essere goduti nell’immediato ma solo dopo l’incasso della polizza che potrà avvenire non prima del 1° gennaio 2025.
CONCLUSIONI
La nuova Legge di Bilancio, tramite l’introduzione dell’opzione di affrancamento per gli utili e le riserve di utili delle società partecipate a regime privilegiato, i redditi e proventi da derivanti da cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR e dal riscatto di polizze vita di ramo I e ramo V, offre ai contribuenti interessati la possibilità di godere di importanti vantaggi fiscali.
In particolare, il risparmio fiscale risulterà pari a:
- 15 punti percentuali per le società di capitali le quali, altrimenti, sarebbero soggetti ad IRES (con aliquota pari al 9% anziché al 24%) ;
- 12 punti percentuali sui redditi degli OICR (si applica l’imposta sostitutiva del 14% anziché quella del 26%);
- 2 punti percentuali sui proventi da contratti di assicurazione di ramo I e ramo V (si applica l’imposta sostitutiva del 14% anziché quella ponderata tra il 12,5% per i titoli di stato e quella del 26% applicata a sottostanti diversi).
In conclusione, seppur la norma sembra essere di potenziale interesse, per quanto riguarda l’attivazione volontaria dell’istituto dell’affrancamento sulle polizze assicurative dei rami pertinenti sembrerebbe di difficile appetibilità da parte dei sottoscrittori, in quanto oltre ad un beneficio reale minimo, dipendente dalla diversa composizione dei titoli sottostanti ai contratti assicurativi, non vi è un beneficio economico/finanziario immediato, se non solo dopo il 1° gennaio 2025.
Alessio Buonfrate (Associate, Carlino, Costanzo & Associati) Domenico Viola (Junior Consultant, Costanzo & Associati)
5. Si veda: https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=934993 e: https://www.lalentesulfisco.it/abc-news/per-gli-utili-black-list-affrancati-15-punti-di-risparmio-d-imposta,3,56084
6. Se consideriamo, ad esempio, una polizza assicurativa con metà sottostante titoli di Stato e metà altri titoli diversi, la tassazione complessiva sarà data dalla media ponderata dell’aliquota del 12,5% applicata sui proventi da titoli di Stato e l’aliquota del 26% applicata sui proventi ricavati dai titoli diversi dai primi. In tal caso si avrà un’aliquota finale pari a circa il 18%.