Il D.L. 167 del 14/11/2024 ha riaperto i termini per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per gli anni di imposta 2024 e 2025, fissando la data del 12/12/2024 come ultima scadenza utile alla presentazione della dichiarazione di adesione. Il presente contributo intende fare un punto generale della disciplina in vigore, immutata a seguito della entrata in vigore del citato D.L. 167/2024, consentendo in via definitiva di chiarire tutti gli aspetti della normativa relativa al CPB per quei soggetti aventi diritto che sono ancora indecisi o che non hanno ancora effettuato tutte le valutazioni relative alla propria posizione tributaria per gli anni 2024 e 2025.
Gli scenari possibili di accesso al CPB sono molteplici e difficilmente sintetizzabili in questo contributo, inoltre, il calcolo di convenienza all’adesione non è di immediata esecuzione e deve tenere conto di molteplici fattori collegati alla posizione tributaria complessiva del contribuente, sia in relazione agli anni di imposta oggetto di concordato, sia in relazione a quelli eventualmente ravvedibili. Per questo motivo, fugati i primi dubbi di carattere generale, cui si è cercato qui di rispondere brevemente alle FAQ ricevute dai nostri clienti; è quanto mai necessario che il contribuente si affidi alla valutazione del proprio professionista prima di prendere una decisione che, come è stato descritto, è irrevocabile e non consente correzioni successive.
FAQ SUL CONCORDATO BIENNALE E LA RIAPERTURA DEI TERMINI
COS’È IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE?
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dagli articoli 10 e 11 del Dlgs 13/2024, è un accordo stipulato tra Agenzia delle Entrate ed il Contribuente che consente di decidere oggi il reddito da dichiarare per l’anno di imposta 2024 e l’anno di imposta 2025. L’importo del reddito concordato non è frutto di una negoziazione con l’Agenzia delle Entrate, ma viene determinato grazie ad algoritmi collegati ai Software ISA che, sulla base dei dati ISA dichiarati dai contribuenti interessati per l’anno di imposta 2023, rilasciano una proposta di reddito per il 2024 e per il 2025 cui il contribuente, può decidere di aderire o meno.
CHI PUÒ ADERIRE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE?
Il concordato preventivo biennale è rivolto esclusivamente a:
- Soggetti con partita IVA (società di capitali, società di persone, ditte individuali e professionisti) che per l’anno di imposta 2023 abbiano compilato il modello ISA allegato alla dichiarazione dei redditi 2024 per l’anno 2023.
- Contribuenti in regime forfettario, se hanno presentato correttamente il modello ISA.
ESISTONO CAUSE OSTATIVE ALL’ADESIONE?
La risposta è certamente affermativa. I soggetti che rientrano nelle categorie interessate all’agevolazione devono valutare l’esistenza di cause ostative all’adesione, che sono analiticamente disciplinate dal D.Lgs 13/2024:
- Assenza di debiti tributari o debiti contributivi scaduti ed immediatamente esigibili alla data del 31/12/2023 per importi superiori a € 5.000.
- Omissione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre periodi di imposta precedenti al 2024 (2023 – 2022 – 2021)
- Assenza di condanne penali definitive in uno dei tre periodi di imposta precedenti al 2024;
- Presenza di redditi impresa, arti e professione in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio di impresa arti e professioni;
- Corretta compilazione e presentazione del modello ISA relativo all’anno di imposta 2023 inserito nel modello redditi 2024.
COME ADERIRE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE?
L’adesione alla proposta di reddito imponibile per il 2024 e per il 2025, come calcolata dai software ISA, va espressa compilando il quadro P del modello ISA relativo al periodo di imposta 2023 e presentato entro la scadenza del 31/10/2024. Grazie all’attuale riapertura dei termini, sarà possibile, per chi non ha aderito nella prima dichiarazione dei redditi presentata entro il 31/10/2024, aderire al concordato compilando il quadro P del modello ISA, presentando apposita dichiarazione integrativa. L’adesione al Concordato preventivo non potrà essere perfezionata in caso non sia stata regolarmente presentata nei termini la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2023. In sostanza per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro il 31/10/2024, non è consentita la compilazione del quadro P relativo al CPB, pur questi avendo il diritto di presentare validamente la dichiarazione dei redditi entro i 90 giorni dalla scadenza naturale fissata al 31/10/2024.
PER QUALI IMPOSTE VIENE UTILIZZATO IL REDDITO FISSATO CON L’ADESIONE AL CPB?
Il reddito concordato con l’adesione al CPB è rilevante ai fini del calcolo IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP, Imposta sostitutiva per i forfettari. Non è previsto alcun effetto ai fini IVA.
COME SI CALCOLANO LE IMPOSTE DOPO L’ADESIONE AL CPB?
L’effetto dell’adesione al CPB è la fissazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo per gli anni di imposta 2024 e 2025. Per tale ragione, nella redazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2024 e 2025, che saranno presentate rispettivamente nel 2025 e nel 2026, la quota di reddito imponibile derivante da attività di impresa, arte o professione è già fissata secondo gli esiti derivanti dal CPB, a prescindere da quale sarà il risultato economico effettivo generato dalle singole posizioni. Quindi il reddito effettivamente conseguito dai contribuenti che hanno aderito al CPB, in qualsiasi caso sarà ininfluente ai fini del calcolo delle imposte per il 2024 e per il 2025, valendo unicamente il reddito concordato in sede di adesione.
È chiaro che l’adesione riguarda solamente il reddito collegato alla posizione IVA (Impresa arte o professione), cui in sede di dichiarazione dei redditi bisognerà aggiungere le altre categorie di reddito eventualmente prodotto se presente (reddito da fabbricati, redditi di versi, redditi di capitale ecc.). L’adesione al CPB, quindi, fissa il valore solo di una delle varie categorie di reddito; il reddito complessivo del soggetto andrà calcolato procedendo a sommare tutti i redditi prodotti. Una volta effettuato il calcolo del reddito complessivo, le regole di calcolo delle imposte non cambiano e sono quelle utilizzate normalmente per la liquidazione delle imposte dei quadri RN delle dichiarazioni dei redditi.
UNA VOLTA EFFETTUATA VALIDAMENTE L’ADESIONE IL CONTRIBUENTE PUÒ CAMBIARE IDEA?
No. L’adesione al concordato preventivo rappresenta una decisione irrevocabile. Parimenti, la mancata adesione entro le scadenze previste (la prima del 31/10/2024 e la seconda entro il 12/12/2024), non è in alcun modo sanabile; quindi, chi non ha aderito non può aderire in seguito. Tale situazione naturalmente fotografa lo stato attuale della normativa, non è da escludere che vi possano essere correttivi in tal senso, soprattutto per permettere la correzione di errori (per esempio adesioni presentate per errore che ad oggi producono regolarmente gli effetti del concordato).
IL CONTRIBUENTE CHE HA VALIDAMENTE ADERITO CHE BENEFICI FISCALI SFRUTTA?
La determinazione del reddito 2024 e 2025 può generare importanti risparmi fiscali in casi di reddito del contribuente in crescita. Tutte le eccedenze di reddito, tra quello effettivamente realizzato (reddito di impresa) e quello concordato, non rientreranno nella base imponibile.
Ulteriore vantaggio fiscale è costituito dall’immunità degli aderenti da accertamenti induttivi e analitici induttivi. Sostanzialmente le annualità oggetto dell’accordo con il fisco non potranno essere accertate con strumenti automatici di controllo o strumenti misti. L’agenzia delle Entrate continuerà ad avere la possibilità di effettuare controlli di carattere puramente analitico.
UNA VOLTA EFFETTUATA VALIDAMENTE L’ADESIONE, VI SONO SITUAZIONI PER CUI IL CONTRIBUENTE PUÒ DECADERE DAI BENEFICI FISCALI CONSEGUENTI AL CPB?
Il D.Lgs. 13/20254 ha individuato alcune situazioni in cui si verifica la decadenza dai benefici collegati al Concordato a cui bisogna prestare molta attenzione; infatti, la decadenza dal CPB comporta come detto la perdita dei benefici, ma non la revoca dell’accordo sul reddito concordato. Il che vuol dire che il contribuente decaduto si troverà a dover dichiarare il reddito concordato in qualsiasi caso, ma a fronte di nessun beneficio fiscale come quelli brevemente descritti al punto precedente.
Le principali cause di decadenza possono riassumersi come di seguito:
- La notifica di avvisi di accertamento per i periodi di imposta concordati e per il precedente che comportino l’emersione di attività non dichiarate o l’inesistenza o indeducibilità di costi per un importo pari o superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- La contestazione di reati tributari relativi ai periodi di imposta oggetto di concordato;
- L’incompleta o inesatta comunicazione di dati ISA relativi al periodo di imposta 2023;
- L’omissione della dichiarazione dei redditi, IVA, Sostituti di imposta relativa ai periodi oggetto di concordato;
- La mancata esibizione di documenti in caso di ispezioni, accessi o verifiche;
- L’omessa installazione o manomissione di registratori di cassa;
- Quantificazione diversa dei redditi del 2023 a seguito di accertamento
- Indicazione di dati non veritieri all’interno del modello redditi 2023
- Accertamento di falsa dichiarazione del contribuente in merito alle condizioni di accesso al concordato;
- Omissione di versamento delle imposte calcolate in dichiarazione per gli anni oggetto del concordato (omissione di versamento degli acconti per l’anno di imposta 2024 e saldi e acconti per gli anni successivi).
SE IL CONTRIBUENTE ADERISCE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DEVE FARE LO STESSO LA CONTABILITÀ?
Certamente si, nel modello di dichiarazione degli anni di imposta 2024 e 2025, insieme ai dati relativi al reddito concordato, dovranno essere dichiarati anche i dati di reddito effettivamente conseguito. Pertanto, l’adesione al CPB non comporta alcuna sospensione di obblighi di fatturazione e corretta tenuta della contabilità.
COSA SUCCEDE SE IL CONTRIBUENTE PASSA DA REGIME DI PARTITA IVA ORDINARIA NEL 2023 A FORFETTARIO NEL 2024 E VICEVERSA?
Il contribuente che ha applicato un regime di partita iva “ordinaria” nel 2023, quindi compilando i quadri RG, RF oppure RE del modello redditi, perde i benefici del concordato se entra in regime forfettario nel 2024. Tale situazione però non comporta le conseguenze della decadenza, ma della cessazione. Pertanto, in una situazione analogo il contribuente divenuto forfettario nel 2024, per questo anno di imposta dovrà liquidare le proprie imposte sui redditi effettivamente conseguiti.
Il caso contrario non comporta alcuna cessazione degli effetti del concordato o decadenza (passaggio da forfettario a ordinario).
COSA VUOL DIRE “RAVVEDIMENTO SPECIALE”?
I contribuenti che hanno aderito al CPB possono accedere ad una ulteriore facilitazione fiscale denominata “Ravvedimento Speciale”. Questo istituto è una sanatoria che investe gli anni di imposta dal 2018 al 2022, solo per i contribuenti soggetti a ISA (non per i forfettari)., che consente di “acquistare” l’immunità dall’accertamento induttivo e analitico/induttivo per questi anni versando un’imposta sostitutiva calcolata su un maggior reddito stabilito in base al punteggio di affidabilità fiscale conseguito nei vari anni. Non rientrano pertanto in questa ulteriore sanatoria le annualità per cui il contribuente, per qualsiasi ragione, non abbia compilato il modello ISA. La scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva, rateizzabile in 24 mesi, è fissata al 31/03/2025
IL CONTRIBUENTE PUÒ OPTARE SOLAMENTE PER IL RAVVEDIMENTO SPECIALE E NON PER IL CPB?
No, il ravvedimento speciale è un istituto applicabile unicamente se si è aderito alla proposta di concordato preventivo biennale ed è soggetto alle medesime cause di cessazione e/o di decadenza. Pertanto, se il contribuente decade dal CPB, decade anche dal diritto al ravvedimento speciale. Parimenti in caso di cessazione da CPB, cessano gli effetti del ravvedimento speciale.
IL CONTRIBUENTE DECADUTO DA CPB ED EVENTUALMENTE DA RAVVEDIMENTO SPECIALE, PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO DI EVENTUALI SOMME GIÀ VERSATE?
Gli importi che il contribuente ha versato vengono trattenuti da Agenzia delle entrate in acconto di eventuali maggiori imposte accertabili. Pertanto, l’istanza di rimborso su questi importi non sarà consentita.
Adamo Cacchione, partner di CA Accounting
Manon Nauche, assistant CA Group