CCI codice della crisi e dell’insolvenza: nuovi correttivi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 Novembre 2020 il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, con il quale sono state introdotte disposizione integrative e correttive al Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, in attuazione della legge 8 marzo 2019 n. 20. Il decreto interviene sulla gran parte degli istituti riformati con lo scopo di correggere gli errori materiali presenti nelle disposizioni originarie e di risolvere alcuni contrasti interpretativi sorti successivamente all’adozione del Codice, al fine di renderne pienamente efficace l’attuazione nel momento della sua entra in vigore (1° settembre 2021).

Le principali novità del correttivo al CCI

Le principali novità riguardano:

  1. la definizione dello stato di crisi;
  2. le misure di allerta e composizione assistita della crisi;
  3. il ruolo del pubblico ministero nelle procedure e le misure protettive del patrimonio del debitore;
  4. le procedure per la regolazione della crisi;
  5. la nuova finanza;
  6. la disciplina della crisi dei gruppi;
  7. le modifiche al Codice civile;
  8. Misure cautelari.

1. La definizione dello stato di crisi

La nozione di crisi. Il decreto, in primo luogo, ridefinisce lo stato di crisi come lo stato di “squilibrio economico finanziario” che rende probabile l’insolvenza, in luogo del precedente “stato di difficoltà”, al fine di rendere la nozione più aderente ai parametri della scienza aziendalistica. Con la stessa finalità sono, inoltre, modificate alcune locuzioni relative agli indicatori e indici di crisi di cui all’articolo 13 del Codice della crisi. In particolare, viene chiarito che la funzione di tali parametri è quella di far emergere “l’inadeguatezza” (e non “l’adeguatezza”) dei flussi prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate, e dunque, “l’insostenibilità” (in luogo della “sostenibilità”) dell’indebitamento e la situazione di “assenza” della continuità aziendale. Con riguardo agli indici di crisi elaborati dalla singola impresa e attestati da un professionista, si precisa che essi produrranno effetti non più “per l’esercizio successivo”, ma “a decorrere dall’esercizio successivo”. Secondo la Relazione illustrativa al decreto la nuova formulazione della norma risolve il dubbio se occorra o meno rinnovare annualmente la dichiarazione degli indici personalizzati e la relativa attestazione del professionista, chiarendo che tale rinnovo sarà necessario solo quando si verifichi un mutamento delle circostanze che renda l’attestazione originaria inadeguata al suo scopo. Da ultimo, la stessa rubrica dell’articolo 13 viene rinominata “Indici e indicatori”, per renderla coerente con il suo contenuto.

2. Le misure di allerta e composizione assistita della crisi

Procedure di allerta e composizione assistita della crisi. Le modifiche di maggior rilievo in tema di allerta e composizione assistita della crisi riguardano:

  1. l’esclusione dall’ambito di applicazione delle misure di allerta, oltre alle società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, anche a quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;
  2. la rimodulazione delle soglie del debito IVA scaduto e non versato al di sopra delle quali scatta l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, il decreto modifica il criterio della percentuale (30%) sostituendolo con un meccanismo basato su scaglioni che determinano in modo netto l’ammontare dell’IVA non versata e scaduta al cui superamento è riconnesso l’obbligo di segnalazione (100.000 € se il volume d’affari risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente non è superiore a 1.000.000 €; 500.000 € se non è superiore a 10.000.000 €; 1.000.000 € se è superiore a 10.000.000 €);
  3. il decreto invece lascia inalterate le soglie oltre le quali nasce l’obbligo di segnalazione a carico dell’Inps e dell’agente della riscossione;
  4. in tema di allerta interna viene introdotto un obbligo di informazione reciproca a carico dell’organo di controllo e del revisore nel caso in cui uno di tali soggetti effettui la segnalazione all’OCRI dello stato di crisi del debitore;
  5. per il revisore viene, infine, precisato che tale segnalazione non viola l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 9 bis del D.Lgs 39/2010.

Il decreto, inoltre, interviene sulle modalità di designazione dei componenti dell’OCRI prevedendo, in particolare, che il cd. “membro amico”, non sia più individuato dal referente tra i soggetti iscritti nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria, bensì dalla stessa associazione di categoria sulla base dei tre nominativi indicati dal debitore e comunicati alla stessa associazione dal referente. Altre novità di rilievo riguardano:

  1. la previsione per cui l’ OCRI potrà acquisire tutti i documenti ritenuti utili per il proficuo svolgimento del procedimento di composizione della crisi e attestare la veridicità dei dati aziendali solo se almeno uno dei suoi componenti sia un professionista indipendente;
  2. la precisazione dell’obbligo di effettuare la segnalazione dell’insolvenza del debitore al Pubblico Ministero solo quando non risulti che il debitore abbia depositato una domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
  3. l’introduzione del divieto per il Tribunale di dichiarare la liquidazione giudiziale, su domanda dei creditori o del P.M., in pendenza del procedimento di composizione assistita della crisi.

3. Il ruolo del Pubblico Ministero nelle procedure e le misure protettive del patrimonio del debitore

Il ruolo del pubblico ministero e le misure protettive del patrimonio del debitore. Il decreto correttivo attribuisce un ruolo più incisivo al Pubblico Ministero il quale – oltre a presentare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale quando ha notizia dello stato di insolvenza del debitore – potrà intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura di regolazione della crisi. Si prevede, inoltre, che il Pubblico Ministero intervenuto nel procedimento di primo grado potrà partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la Corte di appello.

Il decreto semplifica il procedimento per la concessione e la conferma delle misure protettive e cautelari stabilendo, tra l’altro, che il termine massimo della durata della sospensione delle azioni esecutive e la sospensione degli obblighi relativi all’integrità del capitale non può essere superiore ai quattro mesi, in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE 2019/1023, sulla ristrutturazione e sull’insolvenza. La finalità è quella di consentire al Pubblico Ministero un presidio più tempestivo dell’interesse pubblico attraverso un’interlocuzione continua con le parti coinvolte nella procedura e per agevolare ciò si è previsto di trasmettere al Pubblico Ministero tutte le relazioni del commissario giudiziale nel concordato preventivo e non solo quella finale.

4. Le procedure di regolazione della crisi

Le procedure di regolazione della crisi. Il decreto correttivo interviene anche su tutti gli istituti di regolazione della crisi (accordi in esecuzione di piani attesti di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo).

Piano attestato di risanamento. Con riguardo all’istituto degli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento il decreto prevede, in particolare, un ampliamento del contenuto del piano, che dovrà contenere, accanto agli elementi già previsti, l’elenco dei creditori estranei agli accordi e le risorse necessarie per la loro soddisfazione, nonché il piano industriale con l’indicazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Viene altresì chiarito che gli accordi e l’attestazione del professionista possono essere pubblicati al registro delle imprese su iniziativa del debitore. Tali modifiche hanno lo scopo di rendere maggiormente intellegibili ai creditori e agli organi della procedura le ipotesi a fondamento del piano e dell’attestazione che lo conforta.

Accordi di ristrutturazione dei debiti. In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti la novità di maggior rilievo è data dall’attribuzione al Tribunale della facoltà di nominare il commissario giudiziale in caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, oltre al caso di nomina obbligatoria già prevista dal Codice della crisi in pendenza di istanze di apertura della liquidazione giudiziale. Vengono altresì riformulate le disposizioni sulla transazione fiscale nell’ambito degli accordi in funzione di una maggior chiarezza e linearità della disciplina. Per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa è stata eliminata la condizione di ammissibilità che richiedeva che i creditori fossero soddisfatti in misura significativa e prevalente dal ricavato della continuità aziendale fermo restando che l’accordo, tuttavia, non può avere scopi liquidatori a meno che non si tratti di accordi con banche e istituti finanziari.

Concordato preventivo. Nel concordato preventivo il decreto riformula la nozione di continuità indiretta chiarendo che, affinché essa sussista, soltanto il contratto di affitto di azienda può essere stipulato anteriormente al deposito del ricorso, mentre gli altri negozi in forza dei quali l’azienda può essere gestita da un soggetto diverso dal debitore (cessione, usufrutto, conferimento d’azienda) devono essere stipulati in esecuzione del piano. È, inoltre, eliminata la previsione che permetteva di computare nel provento della continuità anche la cessione del magazzino, ai fini della determinazione del requisito della prevalenza del ricavato della continuità rispetto all’attività liquidatoria. Ulteriori novità di rilievo riguardano:

  1. l’integrale riscrittura della disciplina dei contratti pendenti, anche al fine di tener conto delle peculiarità dei contratti di finanziamento bancario cd. “autoliquidanti”; in particolare l’istituto finanziatore può continuare a riscuotere i crediti anticipati anche dopo il deposito della domanda di concordato preventivo tuttavia in caso di scioglimento disposto dal giudice su istanza del debitore, l’istituto ha comunque diritto a trattenere le somme corrisposte dai clienti del debitore a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte nel periodo compreso tra i 120 giorni antecedenti il deposito della domanda di ammissione al concordato e la notifica che dispone lo scioglimento;
  2. l’introduzione di una nuova procedura di ammissione al voto dei creditori contestati;
  3. la previsione che chiarisce espressamente che l’apertura della liquidazione giudiziale presuppone la necessaria risoluzione del concordato preventivo, salvo il caso in cui lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato.

Liquidazione giudiziale. In merito alla Liquidazione giudiziale, il Decreto pone particolare attenzione circa:

  1. l’annotazione, presso l’apposito registro nazionale di cui all’art. 28 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942, già istituito presso il Ministero della Giustizia, dei provvedimenti di:
  2. nomina dei curatori, dei commissari giudiziali nonché dei liquidatori giudiziali;
  3. liquidazione degli acconti e del compenso finale di ciascuno dei soggetti sopracitati.
  4. le rimesse in conto corrente effettuate dal fallito, che sono considerate esenti da revocatoria fallimentare, nell’eccezione in cui abbiano ridotto in modo “consistente” l’esposizione del fallito.
  5. la comunicazione di esecutività dello stato passivo effettuata dal Curatore ai creditori, che deve essere integrata con la documentazione riportante le concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori, quindi finalizzata a disincentivare la presentazione di impugnazioni dello stato passivo da parte di creditori.
  6. l’accelerazione delle procedure di liberazione degli immobili, che vede attribuito al Giudice Delegato il potere di ordinare la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore, purché diversi dall’abitazione principale, o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura. Al curatore è altresì attribuito il potere di dare esecuzione al provvedimento di liberazione dell’immobile senza l’osservanza di ulteriori formalità rispetto a quelle stabilite dal giudice delegato.
  7. le procedure di vendita degli immobili prevedono che le stesse debbano avvenire tramite il portale delle vendite pubbliche, controllato dal Giudice Delegato, con facoltà degli interessati di esaminare i beni in vendita nel termine di quindici giorni dalla richiesta presentata al curatore o al professionista incaricato.

5. La nuova finanza

Il decreto reintroduce la previsione, già contenuta nella legge fallimentare (art. 182 quater, secondo comma), secondo la quale il regime della prededuzione si applica anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal relativo piano e purché, in caso di concordato preventivo, la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato ovvero, in caso di accordi di ristrutturazione, purché essi siano omologati. Inoltre, nella nozione generale di prededucibilità di cui all’articolo 6 del Codice della crisi vengono inclusi i crediti derivanti da attività non negoziali degli organi della procedura purché connessi alle loro funzioni, nonché i crediti derivanti da fatto colposo degli stessi organi.

6. La disciplina della crisi dei gruppi

La disciplina della crisi dei gruppi. La prima modifica rilevante riguarda la definizione di gruppo di imprese, rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Codice della crisi. In particolare, il decreto ricomprende nella nozione di gruppo anche l’impresa che esercita direzione e coordinamento, oltre a quelle ad essa sottoposte, ed esclude gli enti pubblici accanto allo Stato. Vengono, inoltre, individuate con maggior chiarezza le situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento. Altra novità di rilievo riguarda il contenuto del piano unitario di gruppo e dei piani collegati i quali, tra le altre cose, devono quantificare il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo. Tale quantificazione, unitamente alle altre condizioni, costituirà anche oggetto dell’attestazione del professionista. Viene, infine, consentita, in funzione dell’efficienza della procedura e del contenimento dei costi, la nomina di un unico liquidatore giudiziale nel concordato di gruppo che preveda la cessione di beni, ferma la necessità di nominare per ciascuna impresa un distinto comitato dei creditori.

7. Modifiche al Codice civile

Modifiche al diritto societario. Il decreto correttivo interviene sulle norme del Codice civile modificate dal Codice della crisi e già in vigore dal 16 marzo 2019, con lo scopo di risolvere alcune questioni interpretative sorte in seguito alle modifiche. In particolare, il decreto – modificando gli articoli 2257, 2380 bis, 2409 novies e 2475 c.c. – chiarisce che è “l’istituzione degli assetti organizzativi amministrativi e contabili di cui all’art. 2086, secondo comma”, che spetta esclusivamente agli amministratori, mantenendo in questo modo ferme le prerogative dei soci nella gestione della società a responsabilità limitata e nelle società di persone. Sono, infine, introdotte norme per il coordinamento della disciplina della liquidazione delle società di capitali e di persone con l’introduzione della liquidazione giudiziale quale causa di scioglimento delle stesse.

Il decreto correttivo entrerà in vigore il 1° settembre 2021 in coincidenza con l’entrata in vigore del codice della Crisi. È prevista, tuttavia, l’immediata efficacia (decorsi gli ordinari 15 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale) delle norme relative alla formazione e al funzionamento dell’Albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure e delle norme di modifica del Codice civile in materia di competenza dell’organo amministrativo all’istituzione degli adeguati assetti organizzativi societari.

8. Misure cautelari

Il decreto dispone che le misure protettive quando richieste non possano avere durata superiore ai 4 mesi non definendo tuttavia le modalità di rinnovo fino al termine massimo di 12 mesi previsto dall’art. 8.

Conclusioni

Il Decreto correttivo costituisce un altro passo significativo del legislatore verso un assetto normativo più adeguato rispetto alle esigenze dell’impresa che si trova ad affrontare la crisi.

Il nuovo anno a venire, una volta terminati gli effetti delle disposizioni implementate per far fronte ai drammatici effetti della pandemia, vedrà molte imprese, e i professionisti che le assistono, studiare attentamente adeguati strumenti di composizione della crisi, nonché piani di ristrutturazione e di riorganizzazione che certamente trovano nelle nuove norme un quadro di riferimento più sistemico ed evoluto rispetto al passato.


Francesca Novati

Francesco Carnevali

Stefano Cartabbia