L’art. 165 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) che disciplina l’azione revocatoria ordinaria, statuisce che “il Curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice civile. L’azione si propone dinanzi al tribunale competente sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro”. In sostanza, da quanto riportato, l’art. 165 CCII non introduce alcuna novità rispetto a quanto previsto dall’art. 66 L.F. che, in pratica, consente al Curatore fallimentare di promuovere l’azione revocatoria davanti al tribunale concorsuale, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti dal debitore, nell’ipotesi in cui ricorrano i requisiti di cui al Codice civile ex art. 2901 c.c.
INTRODUZIONE ALL’AZIONE REVOCATORIA
L’azione revocatoria è uno strumento previsto dal legislatore in ambito concorsuale – originariamente, nel R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare) e, attualmente, nel D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza) – finalizzato ad ottenere la “revocatoria” di un atto compiuto dal debitore a tutela della garanzia patrimoniale, rendendo inefficaci gli atti che il medesimo ha posto in essere nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento – ora, “liquidazione giudiziale” – in violazione del principio della par condicio creditorum. Si tratta quindi di un’azione che guarda a “tutti” i creditori concorsuali a differenza della revocatoria ordinaria ex articolo 2901 Codice civile, per la quale la tutela si rivolge prioritariamente al singolo creditore che agisce. Da ciò ne consegue che l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria giova al solo creditore che l’ha proposta e non all’intera massa dei creditori del debitore il cui atto pregiudizievole è stato revocato.
Qualora l’azione porti alla dichiarazione di inefficacia dell’atto oggetto di revocatoria, nella sfera giuridica del terzo sorge un obbligo restitutorio che avrebbe ad oggetto l’equivalente pecuniario non soltanto quando oggetto di revocatoria è un pagamento ma anche il bene oggetto dell’atto revocato non possa essere restituito in natura.
PRESUPPOSTI DELL’AZIONE REVOCATORIA
Per valutare un’azione revocatoria, devono sussistere alcuni presupposti specifici:
- Soggetto che agisce: tipicamente, l’azione è promossa dal curatore fallimentare, ma in determinati casi può essere promossa dai creditori stessi;
- Carattere dell’operazione: l’operazione aveva carattere normale o anormale nel momento in cui è stata compiuta.
- Atto pregiudizievole: l’atto contro cui si agisce deve essere stato pregiudizievole ai creditori. Tipicamente, si tratta di atti che riducono il patrimonio disponibile per la soddisfazione dei creditori;
- Periodo sospetto: l’atto deve essere stato compiuto in un periodo definito come “periodo sospetto”;
- Consapevolezza del danno: chi ha contrattato o è entrato in rapporti con il debitore conosceva lo stato di insolvenza.
Il concetto di “conoscenza dello stato di insolvenza” riveste un’importanza cruciale. È allora evidente l’importanza di una valutazione obiettiva dell’atto compiuto e cioè della “normalità” o meno del comportamento e quindi della possibilità di ravvisare nell’atto elementi di singolarità che fanno fondatamente sospettare che il terzo fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della sua controparte contrattuale. L’azione revocatoria mira, infatti, anche a colpire e la sua previsione a prevenire, comportamenti di vero e proprio “approfittamento” a danno prioritariamente della massa dei creditori come pure dello stesso debitore.
DECORRENZA DEL PERIODO SOSPETTO
Il legislatore, al fine di connotare l’atto come meritevole o meno di essere revocato, ha ritenuto di considerare anche il profilo temporale, delimitando il periodo sospetto in stretta considerazione delle caratteristiche obiettive dell’atto “incriminato”. Pertanto, il curatore deve prendere in considerazione l’intervallo di tempo (periodo sospetto) per valutare se un atto è revocabile o meno.
In linea generale, dunque, il periodo sospetto viene considerato come il periodo che intercorre tra la data di esecuzione o compimento dell’atto alla data di deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o di pubblicazione della domanda di accesso ad una procedura in caso di consecuzione delle procedure.
GLI ATTI REVOCABILI
Gli atti revocabili si dividono in due categorie principali: quelli per i quali opera una vera e propria presunzione dello stato di “conoscenza” dell’altrui insolvenza (ex art. 166 comma 1, CCII) e gli atti dove questa condizione soggettiva deve essere provata dal curatore (ex art. 166 comma 2, CCII).
Rientrano nella prima categoria:
- gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.
Potremmo quindi distinguere tre gruppi di atti principali:
- atti normali: per tali atti il periodo sospetto è di 6 mesi e la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo convenuto deve essere provato da parte del curatore;
- atti anormali: per anormale si intende ogni atto solutorio che non sia direttamente compiuto mediante denaro o altro strumento di pagamento ad esso assimilabile, ma attraverso operazioni che nella sostanza, conducono all’estinzione di un debito. Per tali atti il periodo sospetto è (di regola) di 1 anno e la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo convenuto è presunta;
- atti con anormalità assoluta: trattasi di atti che sono considerati dall’art. 163 del CCII come privi di effetto rispetto ai creditori se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori. Per tali atti il periodo sospetto è (di regola) di 2 anni e la “sanzione” consiste nell’inefficacia automatica.
Si sintetizzano nello schema che segue, per categoria, le diverse categorie di atti:
ATTI | NATURA ATTI | CARATTERISTICHE REVOCATORIA |
• Pagamenti normali o con mezzi normali; • Contratti o atti a titolo oneroso; • Garanzie per debiti contestualmente creati. | Normali | Azione giudiziale del curatore che dovrà provare: • compimento dell’atto nel periodo sospetto; • conoscenza dello stato di insolvenza. |
• Pagamenti anormali o con mezzi anormali; • Contratti o atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate di oltre ¼; • Garanzie per debiti preesistenti non scaduti; • Garanzie per debiti preesistenti scaduti. | Anormali | Azione giudiziale del curatore che dovrà provare: • compimento dell’atto nel periodo sospetto; • Il carattere anormale dell’atto. |
• Pagamenti anticipati (compresi rimborso di finanziamenti a favore della società); •Contratti, atti o garanzie a titolo gratuito. | Anormalità assoluta | Inefficacia automatica |
Gessica Rizzo, Salary Partner di CA Group