Sono numerose le disposizioni presenti nei diversi provvedimenti relativi al contenimento dell’epidemia COVID-19 (Coronavirus) che interessano direttamente o indirettamente gli enti non profit.
Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 18, contenente le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il c.d. “Decreto Cura Italia”.
Su 127 articoli del Decreto, molti interessano direttamente o indirettamente anche il mondo dell’associazionismo e del terzo settore.
I temi affrontati possono essere ripartiti in tre macrocategorie:
- provvedimenti che incidono sulla gestione degli enti, proroga termini per assemblee, sospensione versamenti e adempimenti tributari e previdenziali;
- disposizioni che rafforzano la possibilità per gli enti di ricevere erogazioni liberali per finanziarie iniziative legate al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica;
- previsioni di carattere finanziario e amministrativo per i settori di interesse generale in cui operano gli enti del terzo settore.
Provvedimenti che incidono sulla gestione degli enti, proroga termini per assemblee, sospensione versamenti e adempimenti tributari e previdenziali
L’articolo 35 “Disposizioni in materia di terzo settore”, proroga la possibilità per Onlus, Odv e Aps di adeguare gli statuti, con le maggioranze ordinarie, limitatamente alle disposizioni inderogabili, come previsto dall’articolo 101 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020; proroga che viene concessa anche per gli adeguamenti statutari delle imprese sociali che possono, così, modificare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 17 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 – Revisione della disciplina in materia di impresa sociale entro il 31 ottobre 2020.
Altro aspetto importante riguarda l’approvazione di rendiconti e bilanci. Per l’anno 2020 le Onlus, le Odv e le Aps, iscritte negli appositi registri, per le quali l’approvazione dei bilanci ricade nel termine del periodo emergenziale, ossia dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020 anche in deroga alle previsioni di legge, ai regolamenti o allo statuto. In questo modo, sarà possibile provvedere all’approvazione del bilancio nei Consigli di Amministrazione o Assemblee convocati, ad esempio, per l’adozione delle modifiche statutarie di adeguamento alla riforma del terzo settore, ottimizzando i tempi e riducendo gli oneri a carico delle organizzazioni.
Restano tuttavia incertezze sulle possibili proroghe per associazioni e fondazioni che non rivestano la qualifica di Onlus, Odv o Aps. Tuttavia, tenuto conto della situazione di emergenza, anche per gli altri enti non profit dovrebbe essere concessa la possibilità di rinviare l’approvazione dei bilanci: l’articolo 35 del Decreto-Legge, però, nulla dice sul punto. L’unica semplificazione per questi enti, quindi, sembrerebbe essere rappresentata dalla possibilità di svolgere le riunioni in video-conferenza, anche se non previste dallo Statuto (articolo 73, comma 4 del Decreto-Legge).
Sul fronte tributario, gli articoli 61 e 62 del Decreto Cura Italia, prorogano le scadenze per i versamenti fiscali e previdenziali degli enti con specifiche restrizioni e limitazioni in merito alla tipologia di attività esercitate e all’ammontare dei ricavi. La Circolare 9/E/2020, a commento dei provvedimenti adottati col decreto liquidità (articolo 18 Decreto-Legge 8 aprile 2020 n.23), ha modificato alcuni aspetti delineati dagli articoli del Decreto Cura Italia e proprio su questo si sofferma l’amministrazione finanziaria, specificando quali sono gli enti che beneficiano della sospensione e con quali modalità, a seconda della natura (commerciale o meno) dell’attività svolta.
La circolare conferma l’interpretazione estensiva dell’articolo 18 comma 5 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 – Decreto Liquidità: la sospensione dei versamenti si applica a tutti gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale non in regime d’impresa, a prescindere dal settore di attività in cui operano e dalla presenza di un calo nel fatturato. Il documento rinvia sul punto alla definizione generale dell’articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir (che parla di enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo/principale l’esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia) ampliando, dunque, la pletora dei soggetti richiamati dal precedente articolo 61 del Decreto-Legge. I benefici si renderanno così applicabili ad un’ampia categoria di enti non profit all’interno della quale rientrano anche gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Tali soggetti potranno sospendere per i mesi di aprile e maggio i versamenti relativi alle ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendente/assimilato, ai contributi previdenziali/assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I relativi versamenti potranno essere effettuati entro il 30 giugno in un’unica soluzione o con un massimo di cinque rate mensili.
La disposizione in tema di enti non commerciali non richiama invece i versamenti Iva, i quali sono sospesi solo per gli enti che svolgono anche attività d’impresa. Al riguardo, importante è la precisazione dell’Amministrazione finanziaria, la quale fa confluire in questa categoria sia coloro che esercitano attività d’impresa in via esclusiva o prevalente, sia gli enti non commerciali che esercitano la medesima attività come connessa o accessoria a quella istituzionale. In entrambi i casi, possono beneficiare della sospensione solo gli enti che rispettano i parametri dei commi 1 e 3 dell’articolo 18, ossia aver registrato nel mese di marzo 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto a marzo 2019 che va dal 33%, per ricavi o compensi fino a 50milioni di euro, al 50%, se superiori a 50milioni. Viene, inoltre, precisato che, quando l’attività non è prevalente, tali condizioni dovranno essere integrate limitatamente a tale attività.
Disposizioni che rafforzano la possibilità per gli enti di ricevere erogazioni liberali per finanziarie iniziative legate al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica
Passando alla disamina delle diposizioni che rafforzano la possibilità per gli enti di ricevere erogazioni liberali per finanziarie iniziative legate al contenimento, alla gestione dell’emergenza epidemiologica e delle previsioni di carattere finanziario e amministrativo per i settori di interesse generale in cui operano gli enti del terzo settore, troviamo l’articolo 66, “Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Vengono incentivate le erogazioni liberali effettuate per far fronte all’emergenza epidemiologica. L’articolo prevede misure di vantaggio per le persone fisiche e gli enti che effettuino nel corso del 2020 erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica). Alle persone fisiche e agli enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per una donazione massima non superiore a 30.000 euro. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa la donazione effettuata è interamente deducibile dal reddito, oltre ad essere deducibile ai fini Irap nell’esercizio in cui è effettuata. Per usufruire di tali agevolazioni l’erogazione liberale dovrà essere effettuata tramite strumenti di pagamento tracciabili.
Previsioni di carattere finanziario e amministrativo per i settori di interesse generale in cui operano gli enti del terzo settore
Vengono, inoltre, previste dall’articolo 22 “Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga”, molte agevolazioni ed interventi di sostegno per i lavoratori, anche del mondo non-profit. Su tutte è possibile qui richiamare la cassa integrazione in deroga, la quale può essere riconosciuta dalle Regioni e Province autonome a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Essa si applica a qualsiasi datore di lavoro del settore privato, compresi quindi gli enti non profit, di qualsiasi dimensione. I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga valgono per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
Rientrano tra gli articoli che toccano tematiche no profit anche l’articolo 47 “Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare” e l’articolo 48 “Prestazioni individuali domiciliari”; Trattano la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali a carattere socioassistenziale, socioeducativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e sociosanitario per persone con disabilità.
Nello specifico, l’articolo 47 afferma che le aziende sanitarie locali possono comunque, in accordo con gli enti gestori dei centri diurni sociosanitari e sanitari, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, nel caso in cui la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento; l’articolo 48 detta, invece, disposizioni per garantire i servizi sociali in questo periodo di emergenza, in cui sono sospesi i servizi educativi e scolastici e in cui possono essere sospese anche le attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità.
In particolare, la disposizione prescrive alle pubbliche amministrazioni di fornire, attraverso il personale disponibile già impiegato in tali servizi e dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente o tramite co-progettazioni con gli enti gestori. Le pubbliche amministrazioni sono inoltre autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.
Quanto al mondo delle Associazioni Sportive Dilettantistiche vengono riservati gli articoli 95 e 96 del Decreto Cura Italia.
Nel dettaglio, l’articolo 95 “Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo”, sospende per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, dalla entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e deli enti territoriali. I versamenti sospesi dovranno essere versati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020; mentre l’articolo 96 prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione (già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendente al 17 marzo 2020), ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. È, inoltre, espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi. L’indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda. Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti alla Società per l’erogazione delle indennità.