È entrato in vigore il 19 ottobre 2023 il D.L. 145/2023, contenente alcune disposizioni in merito al rinvio e rateazione del versamento del secondo acconto IRPEF per l’anno di imposta 2023 in scadenza il 30 novembre 2023, al verificarsi di alcune condizioni oggettive e soggettive.
DETTATO NORMATIVO
È entrato in vigore in data 19/10/2023 il D.L. 145/2023 che tra le varie novità introdotte, ha disciplinato il rinvio del versamento della seconda rata degli acconti IRPEF per l’anno 2023 in scadenza al 30/11/2023.
L’articolo 4 del citato D.L. 145/2023, stabilisce che “per il solo periodo di imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita iva che nel periodo di imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a € 170.000, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, ovvero in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.”
La novità agevolativa è stata recentemente oggetto di una circolare Ag. Entrate (Circolare n. 31/E del 9/11/2023) in cui sono stati forniti i necessari chiarimenti relativi alle modalità di applicazione del rinvio, oltre che di determinazione delle rate previste dalla norma.
- REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DI ACCESSO AL BENEFICIO E VERIFICHE NECESSARIE
La citata normativa consente alle sole Persone Fisiche titolari di partita IVA, che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a € 170.000,00 per l’anno di imposta 2022, di rinviare il versamento del secondo acconto IRPEF al 16/01/2024.
Requisito soggettivo
Le verifiche da effettuare per individuare gli aventi diritto sono dunque sono due: la prima soggettiva, finalizzata all’individuazione dei contribuenti eventualmente interessati dalla norma, la seconda oggettiva e relativa al controllo del rispetto del limite di ricavi/compensi previsto dalla norma.
Dal punto di vista soggettivo non ci sono molto dubbi interpretativi del dettato normativo. Possono fruire dell’agevolazione solo le Persone Fisiche titolari di Partita IVA nel corso dell’anno 2022 (compresi anche i contribuenti Forfettari ed in Regime di Vantaggio).
Pertanto, sono esclusi dalla possibilità di differimento del secondo acconto:
- le società di persone (s.n.c., s.a.s., società semplici);
- i soci persone fisiche di società di persone se non titolari di partita IVA;
- le società di capitali (s.r.l., S.p.A., s.a.p.a, società cooperative);
- gli Enti del Terzo Settore che compilano modello Redditi ENC.
La diffusione della notizia della dilazione sui principali media e sulla stampa di settore che hanno creato molti dubbi tra i contribuenti, i quali hanno erroneamente interpretato la norma in senso estensivo e cioè nel senso di un generale rinvio dei secondi acconti di novembre.
In concreto la platea dei contribuenti interessati non è amplissima, anche se in effetti l’agevolazione consente una maggiore sostenibilità finanziaria del pagamento dei secondi acconti.
Requisito oggettivo
Per verifica del requisito oggettivo di ricavi/compensi si dovrà avere cura di verificare, all’interno del modello di dichiarazione dei redditi presentato nel 2023 per l’anno di imposta 2022, la simultanea presenza della condizione di titolarità della partita IVA e del rispetto del limite di ricavi/compensi indicato dalla normativa.
Il dettato letterale della norma, anche in riferimento al requisito oggettivo, non lascia spazio ad alcuna interpretazione in quanto, una volta selezionati i soggetti titolari di partita iva, si dovrà semplicemente controllare l’importo dei ricavi/compensi, che dovranno essere inferiori a € 170.000,00 per l’anno 2022. L’aspetto delicato di questa verifica è l’individuazione del rigo del modello Redditi Persone fisiche che deve essere preso in considerazione per le opportune valutazioni.
La verifica del rispetto del limite di ricavi/compensi andrà quindi effettuata:
- su Quadro RG Rigo RG 2, per le ditte individuali in regime di contabilità semplificata;
- su Quadro RE Rigo RE 2, per i titolari di reddito da lavoro autonomo;
- su Quadro LM Rigo LM 2, per i contribuenti in regime di vantaggio;
- su Quadro LM Rigo LM22, per i contribuenti forfettari;
- I TRIBUTI DIFFERIBILI
Sia il D.L. 145/2023 che la Circolare 31/E consentono il differimento del secondo acconto IRPEF per l’anno di imposta 2023, escludendo esplicitamente dell’agevolazione i contributi previdenziali e assistenziali e i premi INAIL.
Pertanto, rimangono esclusi dalla possibilità di versamento differito e conseguente possibile dilazione:
- il secondo acconto di contributi INPS dovuti alla Gestione Separata;
- il secondo acconto di contributi INPS dovuti alla Gestione Commercianti;
- il secondo acconto di contributi INPS dovuti alla Gestione Artigiani;
- importi dovuti all’INAIL in scadenza il 30/11/2023.
La precisa esclusione del differimento per i contributi previdenziali e assistenziali lascia intendere, anche se sarebbe opportuna e maggiormente tranquillizzante una definitiva conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, che siano oggetto della norma agevolativa anche gli importi relativi al secondo acconto 2023 dei seguenti tributi:
- imposta sostitutiva IRPEF regimi di vantaggio;
- imposta sostitutiva IRPEF regime forfettario.
Parimenti, in mancanza di indicazioni esplicite relative al versamento degli acconti IRPEF in unica soluzione, si deve intendere che siano esclusi dal differimento i contribuenti tenuti al versamento di acconto IRPEF in unica soluzione al 30/11/2023, in quanto di modestissimo valore.
Quindi ed in conclusione possono essere versati entro la nuova scadenza del 16/01/2024 i seguenti tributi:
- secondo Acconto IRPEF codice tributo 4034;
- secondo Acconto imposta sostitutiva per il Regime di Vantaggio codice tributo 1794;
- secondo Acconto imposta sostitutiva per il Regime Forfettario codice tributo 1791
- LE NUOVE SCADENZE PER IL VERSAMENTO
Il piano dei versamenti in caso di differimento prevede la possibilità di versare in unica scadenza al 16/01/2024, ovvero in 5 rate mensili a partire dalla medesima data.
VERSAMENTO DIFFERITO IN UNICA SOLUZIONE – 16/01/2024 |
In questo caso il D.L. 145/2023 non prevede l’applicazione di alcun interesse per lo spostamento della rata dal 30/11/2023 al 16/01/2024, pertanto gli importi presenti nelle deleghe di versamento predisposte in fase di liquidazione della dichiarazione Redditi 2023 potranno essere versati, senza alcun onere aggiuntivo, alla data del 16/01/2024 (ovviamente solo i tributi relativi a secondo acconti IRPEF, imposta forfettari e regime di vantaggio). Operativamente la delega f24 in scadenza il 30/11/23 relativa ai secondi acconti dovrà essere divisa in due deleghe distinte, la prima contenente gli importi differibili presenti nella “sezione erario”, la seconda contenente tutti gli altri importi non differibili (contributi previdenziali ed INAIL). Nessun ricalcolo o aggiunta di interessi dovrà essere effettuata per gli importi differibili. Il modello F24 contenente solo tributi in secondo acconto differibili, potrà essere presentato entro la nuova scadenza senza variazioni. |
DILAZIONE IN 5 RATE MENSILI IL 16/01/2024 – 16/02/2024 – 16/03/2024 – 16/04/2024 – 16/05/2024 |
Nel caso della dilazione i 5 rate, il D.L. 145/2023 prevede l’applicazione del tasso di interesse previsto dall’ all’articolo 20, comma 2, del D.Lgs n. 241 del 09/07/1997, attualmente fissato al 5% su base annuale, a partire dalla rata in scadenza il 16/02/2024. Nel caso quindi il contribuente decida di avvalersi del versamento rateale, sarà necessario un intervento di ricalcolo degli importi da versare, che andranno maggiorati degli interessi previsti dalle norme citate. |
Adamo Cacchione, Senior Partner di CA Accounting