MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CORRETTIVO-TER AL CCII)

Introduzione alle modifiche

Il Correttivo-ter al CCII contiene alcune proposte di modifica volte principalmente a rafforzare l’approccio privatistico e negoziale dei meccanismi di ristrutturazione aziendale, conferendo un ruolo più rilevante dei professionisti coinvolti e l’introduzione della transazione fiscale (seppur limitata) anche nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi.

Comunicato stampa e annuncio del Consiglio dei Ministri

Con Comunicato stampa del 10 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha annunciato l’approvazione del testo del decreto correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), lo schema di decreto legislativo, che deve ancora perfezionare l’iter approvativo per la sua entrata in vigore, apporta numerose modifiche significative al D.Lgs. 14/2019, con l’obiettivo di migliorare la gestione crisi aziendale e facilitare la ristrutturazione aziendale.

Obiettivi delle modifiche

La ratio delle proposte di modifica, esposto dallo stesso Ministro Nordio, è quello di “fare in modo che […] l’eventuale crisi d’impresa possa essere individuata e affrontata il prima possibile. Facendo chiarezza su molti istituti, da un lato infatti aiutiamo le imprese a non muoversi troppo tardi, dall’altro rafforziamo gli strumenti preventivi e stragiudiziali di esame della difficoltà dell’impresa e di ricerca delle possibili soluzioni”.

Nella Relazione Illustrativa allo schema di decreto si evidenzia che “l’intervento si iscrive nel quadro degli impegni assunti col PNRR, rispetto ai quali non avrà ricadute negative essendo, anzi, finalizzato a migliorare l’impatto della riforma in materia di insolvenza in termini di potenziale efficienza”.

Principali modifiche apportate

Le proposte di modifica di maggior rilevanza sono:

  • il rafforzamento della spinta privatistica e negoziale degli strumenti di ristrutturazione aziendale previsti dal CCII;
  • la possibilità di formulare, anche nell’ambito della CNC – Composizione Negoziata della Crisi, proposte di accordi transattivi con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione (con esclusione dell’IVA);
  • l’importanza dell’intervento degli iscritti agli albi professionali nell’ambito delle procedure previste dal CCII. In particolare, la loro formazione e le esperienze maturate nell’ultimo quinquennio in qualità di attestatori, curatori, commissari giudiziali o liquidatori giudiziali (in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all’elenco) varrà anche per l’iscrizione all’elenco (non più “albo”) dei gestori della crisi di cui all’articolo 356 CCII, interamente modificato;
  • l’importanza attribuita al professionista nell’ambito della CNC, dove a supporto dello stralcio dei tributi (diversi dall’Iva) è prevista l’attestazione del professionista circa la convenienza rispetto ad uno scenario alternativo;
  • il ripristino dei controlli dei revisori ex art. 25-octies CCII, ai fini dell’emersione della crisi d’impresa e l’avvio della CNC;
  • il possibile riconoscimento della natura “prededucibile” per i crediti sorti durante la liquidazione giudiziale o controllata, oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, con permanenza quando susseguono più procedure;
  • l’accesso alla procedura di CNC consentito non solo alle imprese in crisi o insolvenza ma anche alle imprese che sono solo in condizioni di squilibrio.

Rafforzamento della spinta privalistica e negoziata

Le proposte di modifica contenute nello schema di decreto legislativo correttivo del D.Lgs. 14/2019 (c.d. correttivo-ter) sembrano ribadire la volontà del Legislatore di promuovere l’istituto della Composizione Negoziata della Crisi, al quale sarebbe possibile accedere anche in caso di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (e non solo in caso di crisi o insolvenza) e nel quale sarebbe possibile formulare proposte transattive con l’Erario nei termini di cui all’articolo 23 CCII.

Ruolo dei professionisti

Si pone, inoltre, l’accento sul ruolo dei professionisti nell’ambito delle procedure disciplinate dal CCII, ponendo enfasi sulla loro esperienza maturata sul campo nonché sull’esito delle procedure da loro seguite, sia direttamente che indirettamente.

Nel complesso lo schema di decreto correttivo pare chiarire molti punti della norma che avevano generato dubbi interpretativi e promuovere gli aspetti privatistici e negoziali degli strumenti di ristrutturazione previsti dal CCII.

Di seguito si espongono, in sintesi, le principali modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo, con indicazione delle modifiche apportate al testo normativo.

DISPOSIZIONI GENERALI
Testo revisionatoOsservazioni
Art. 2 c. 1 lett. o) – Definizioni professionista indipendente: il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di ((uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza)) che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all’elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;Nella definizione di professionista indipendente si specifica che i rapporti di natura personale o professionale eventualmente presenti non devono essere tali da compromettere l’indipendenza di giudizio del professionista stesso
Art. 5-bis – Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono altresì disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell’ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all’articolo 13.Al fine di agevolare la redazione dei piani di risanamento si pone enfasi su test pratici per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Si ribadisce, in tale ottica, l’importanza del monitoraggio degli adeguati assetti organizzativi in seno alle imprese.
Art. 6 – Prededucibilità dei crediti 1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: (a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; (b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; (c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47; (d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. 2. La prededucibilità permane anche quando si susseguono più procedure esecutive o concorsuali.Si chiarisce la natura prededucibile dei crediti sorti durante la liquidazione giudiziale o controllata, o successivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, con possibilità di estensione attraverso multiple procedure.
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, CONCORDATO SEMPLIFICATO E SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI
Art. 12 – Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa 1. L’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 13, commi 6, 7 e 8. 2. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. 3. Alla composizione negoziata non si applica l’articolo 38 comma 2. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22Si chiarisce che l’accesso alla composizione negoziata può avvenire indifferentemente quando l’impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche, (diversamente rispetto agli strumenti di regolazione della crisi) quanto risulta essere soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
Art. 13 – Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto Comma 5 La domanda di iscrizione all’elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un’autocertificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza; l’esperto cura l’aggiornamento del curriculum vitae con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito. La domanda contiene il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, valutata la domanda e verificata la completezza della documentazione allegata, comunica alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano, i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell’esperto anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite, per l’inserimento nell’elenco previsto dal comma 3. La scheda è compilata sulla base di un modello uniforme definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall’articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell’elenco di cui al comma 3. La comunicazione di cui al quarto periodo avviene con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l’intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall’elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all’aggiornamento dell’elenco unico; esse curano direttamente l’aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2382 del codice civile.All’esperto è espressamente richiesto di indicare nel proprio curriculum vitae l’indicazione delle CNC seguite e il relativo esito.
Art. 16 – Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti 1.L’esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata. L’eventuale attività dell’esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell’incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo. 2. [invariato] 2-bis. L’esperto dà conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell’attività che ha svolto e che intende svolgere nell’agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. 3.[invariato] 4.[invariato] 5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario. 6.[invariato]Oltre a chiarire meglio i compiti attribuiti all’esperto, l’articolo, al c. 5, contiene delle previsioni più puntuali in merito ai doveri delle banche e degli altri intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti nell’ambito della CNC. In particolare, si chiarisce che la notizia dell’accesso alla CNC e il coinvolgimento nelle trattative, oltre a non costituire di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, non può nemmeno costituire la ragione per una diversa classificazione del credito stesso.
Art. 17 – Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento 1. L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato. 2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all’articolo 13, comma 2. 3. L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica: a. i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione economico – patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza; a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza; b. un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare; c. l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia; d. una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 54, comma 3; e. il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1; f. la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione; g. il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1; h. un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza. 3-bis. Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l’imprenditore può inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni medesime. 4. L’esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all’imprenditore l’accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sul possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 16, comma 1. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l’ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. L’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente. 5. L’esperto, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L’imprenditore partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti e informa l’esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel corso delle trattative l’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni. 6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l’esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se l’imprenditore e due o più parti interessate formulano osservazioni sull’operato dell’esperto. Allo stesso modo la commissione procede se l’imprenditore e le parti interessate formulano osservazioni sull’operato dell’esperto. 7. L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 17, comma 5, quarto periodo, l’incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l’imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l’esperto vi acconsente, oppure quando l’imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La prosecuzione dell’incarico è inserita nella piattaforma a cura dell’esperto, il quale ne dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell’esperto o nell’ipotesi di cui all’articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall’accettazione del primo esperto nominato. 8. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all’articolo 13, che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. L’archiviazione è iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l’esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. 9.In caso di archiviazione dell’istanza di cui al comma 1, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione. Se l’archiviazione è richiesta dall’imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel comma 1 entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, il termine di cui al primo periodo è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi. 10.Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell’impresa che propone l’istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.Nell’ambito della documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza di CNC, sono inserite disposizioni volte, in generale, ad agevolare la presentazione dell’istanza stessa. In particolare, si precisa che, in caso di mancanza di bilanci approvati, si può ricorrere a progetti di bilancio o a situazioni economico-patrimoniali e finanziarie antecedenti di non oltre 60gg la presentazione dell’istanza (lett. a-bis). Tale previsione è riportata nei vari articoli che richiamano la necessità di allegare bilanci depositati. Sono, inoltre inserite specifiche in merito alla dichiarazione da rendere ai sensi della lett. d) e alla documentazione da allegare in mancanza di alcune certificazioni (c. 3-bis). Ai commi 7 e 8 sono inserite specifiche più dettagliate in merito al termine dell’incarico dell’esperto
Art. 18 – Misure protettive 1. L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all’articolo 17, comma 1, l’applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori. Con la medesima istanza l’imprenditore può chiedere anche che l’applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto. 2. Con l’istanza di cui al comma 1, l’imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera d). 3. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti. 4. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell’articolo 54, comma 1. 5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Resta ferma la disciplina di vigilanza prudenziale per la sospensione o revoca degli affidamenti che eccedono l’ammontare delle linee di credito utilizzate al momento dell’accesso alla composizione negoziata. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario. 5-bis. Fermo quanto previsto dal comma 5, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive, non possono, dal momento della conferma delle stesse, mantenere la sospensione delle linee di credito accordate e non utilizzate al momento dell’accesso alla composizione negoziata, determinata dall’applicazione della vigilanza prudenziale ai sensi dell’articolo 16, comma 5.Sempre nell’ottica di agevolare la CNC, è previsto che le misure protettive possano essere richieste nei confronti di tutti i creditori. Sarà necessario specificare se si intende limitare le misure protettive a determinati creditori. La modifica consiste inoltre nell’esplicitare la ratio legis includendo espressamente i creditori bancari tra i destinatari della norma e nel richiamare la disciplina di vigilanza prudenziale rispetto alla sospensione o revoca degli affidamenti che eccedono l’ammontare delle linee di credito utilizzate alla data di accesso alla composizione negoziata (rispetto ai quali l’istituto di credito è obbligato dalle disposizioni vigenti a verificare il merito creditizio e a compiere le dovute classificazioni). La seconda previsione consente di temperare, per gli istituti di credito, l’obbligo di non risolvere o modificare i contratti in corso, imposto a tutti creditori colpiti dalle misure protettive, evitando che siano tenuti a continuare ad erogare credito pur in presenza dei presupposti di applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale eseguendo gli accantonamenti imposti dalla medesima disciplina.
Art. 19 – Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari Comma 1 Quando l’imprenditore formula la richiesta di cui all’articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l’imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall’articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro delle imprese. Comma 3 Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto è trasmesso per estratto, a cura del cancelliere, all’ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L’estratto contiene l’indicazione del debitore e dell’esperto e la data dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all’esperto. Il tribunale può prescrivere ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento, indicandone i destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del decreto prevista dal secondo periodo, può dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento. Se il ricorso non è depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive, senza fissare l’udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell’articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell’udienza. Nei casi previsti dal sesto e settimo periodo la domanda può essere riproposta. Comma 5 Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all’operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell’esperto. Nel parere l’esperto indica altresì l’attività svolta e da svolgere ai sensi dell’articolo 12, comma 2. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell’impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all’articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.  La modifica anticipa (da 30gg a 20gg) i termini per la richiesta della pubblicazione nel registro imprese del n. di ruolo relativo al procedimento.   Si riformulano i passaggi relativi al procedimento   Si agevola la concessione di proroghe dei termini per consentire il buon esito delle trattative
Art. 22 – Autorizzazioni del tribunale 1. Su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: a) autorizzare l’imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l’accordo con la banca e l’intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese per effetto degli articoli 16, comma 5, e 18, comma 5, o prima dell’accesso alla composizione negoziata; b) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili; c)autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all’articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili; d)autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, e di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente. 1-bis. L’attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o indicato nella relazione finale dell’esperto. 1-ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali e si applica l’articolo 6, comma 2. 2.Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.Si ampliano le possibilità del tribunale di autorizzare operazioni e si rinvia alle modificate disposizioni circa la prededucibilità dei crediti di cui all’art. 6 c. 2.
Art. 23 – Conclusione delle trattative 1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto, con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, che produce gli effetti di cui all’articolo 25- bis, comma 1, se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; b) concludere la convenzione di moratoria di cui all’articolo 62; c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all’operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall’esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. 2. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l’imprenditore può anche, alternativamente: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 56; b) chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all’articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L’imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all’articolo 25-quater, comma 4. 2-bis. Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare la proposta di un accordo transattivo all’Agenzia delle entrate, agli enti pubblici territoriali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione, all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale infortuni sul lavoro che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. L’accordo è sottoscritto dalle parti alla presenza dell’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27. Il giudice, previa verifica della regolarità formale dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto. L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di grave inadempimento. Costituisce grave inadempimento il mancato pagamento di almeno tre rate consecutive oppure, in caso di accordo che non prevede la rateizzazione del debito, il mancato pagamento delle somme dovute in virtù dell’accordo entro il termine di novanta giorni dalla scadenza stabilita. All’accordo di cui al primo periodo e a ogni altro accordo sottoscritto nel corso delle trattative avviate ai sensi dell’articolo 17, comma 5, tra l’imprenditore e una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica l’articolo 1, comma 1.1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle ipotesi di dolo. 2 -ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente.In sede di CNC è prevista la possibilità di formulare una proposta di accordo transattivo con l’AdE e l’AdER per i debiti tributari diversi dai debiti per IVA. L’accordo potrà prevedere il pagamento, parziale o dilazionato, dei debiti fiscali e si risolve di diritto in caso di apertura della procedura liquidatoria o di accertamento dello stato di insolvenza o se l’imprenditore non esegue integralmente, entro 60gg, i pagamenti. Per la valutazione e l’approvazione dell’accordo da parte delle agenzie fiscali, è richiesta la relazione di un professionista indipendente che confermi la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale. L’accordo transattivo, una volta firmato dalle parti e comunicato all’esperto, diventa efficace con il suo deposito presso il tribunale competente. Il giudice, dopo un controllo formale, autorizza l’esecuzione dell’accordo tramite decreto. L’unico margine di negoziazione rimane per le imposte dirette come IRES e IRAP, e per le ritenute d’acconto. Permane, pertanto, la differenza rispetto la transazione fiscale vera e propria di cui all’art. 63 CCII, nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e all’art. 88 CCII, nell’ambito del concordato preventivo. Il gruppo potrà presentare una transazione unitaria ai sensi del nuovo art. 284 bis.
Art. 25-sexies – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio 1.Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l’articolo 84, comma 5. 2. L’imprenditore chiede l’omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del suo deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96. 3. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L’ausiliario fa pervenire l’accettazione dell’incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All’ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti. 4. Con il medesimo decreto, ovvero, in caso di concessione del termine di cui al comma 3, con successivo decreto, il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco depositato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l’udienza per l’omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario ai sensi del comma 3 e l’udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata. 5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore. 6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell’articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 247. 7. Contro il decreto della corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. 8.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario. Ai fini di cui all’articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all’ammissione al concordatoNell’ottica di agevolare la procedura di concordato semplificato, si esplicita la possibilità di prevedere la soddisfazione parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ai sensi dell’art. 84, c. 5 CCII.
Art. 25-octies – Segnalazione dell’organo di controllo 1. L’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile. 2. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono tenute in considerazione ai fini dell’eventuale attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo. 2-bis. Al solo fine di agevolare la previsione di cui all’articolo 3, comma 3, l’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale se, nell’esercizio delle rispettive funzioni, riscontrano la sussistenza di uno dei segnali di cui allo stesso articolo 3, comma 4, lo segnalano all’organo amministrativo.Viene rivisto il meccanismo di segnalazione anticipata delle crisi di impresa, che ora prevede l’attenuazione o l’esclusione della responsabilità per i sindaci che segnalano tempestivamente le condizioni di crisi all’organo amministrativo entro 60 giorni dalla loro effettiva conoscenza. Tale modifica migliora significativamente i presupposti della responsabilità dei sindaci.
CONCORDATO PREVENTIVO
Art. 87 – Contenuto del piano di concordato Comma 1 p-bis) l’indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell’ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito;Nell’ambito del contenuto del piano di concordato si introduce la lett. p-bis), che prevede l’obbligo di stanziamento di fondi rischi relativi a finanziamenti garantiti dallo Stato nell’ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.
Art. 90 – Offerte concorrenti Commi 1 e 2 1.Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il cinque per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori. 2.Ai fini del computo della percentuale del cinque per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.Si riduce dal 10% al 5% la percentuale dei creditori risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore che possono presentare proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano.
ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI
Art. 356 – Elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o) 1.È istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza, o che possono essere incaricati quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicato il ruolo, o i ruoli, nei quali il richiedente intende svolgere la propria attività. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti. 2. Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lett. b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) dell’articolo 4, comma 5, e la durata dei corsi di cui alla lettera b), è di quaranta ore. Per l’iscrizione è altresì necessaria un’autocertificazione attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l’ultimo quinquennio svolgendo attività professionale negli ultimi cinque anni quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all’elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione, oltre all’aggiornamento di cui al primo periodo, anche un aggiornamento biennale della durata di diciotto ore, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o presso un’università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lett. b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato. 3. Costituisce requisito per l’iscrizione all’elenco il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.  La modifica è volta a razionalizzare lo scopo dell’elenco (non più albo), chiarendo che esso ricomprende anche i professionisti indipendenti incaricati dal debitore e che ogni iscritto, anche con riferimento agli incarichi provenienti dall’autorità giudiziaria, può scegliere di indicare una o più funzioni che intende svolgere, tenuto conto delle diversità di competenze e organizzazione che quelle funzioni richiedono. Si chiarisce, inoltre, che la vigilanza del Ministero della giustizia sugli iscritti all’elenco non si sovrappone alle competenze e funzioni degli ordini professionali di appartenenza. Si interviene anche a ridurre i requisiti formativi, precisando che per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro, l’aggiornamento biennale non è di quaranta, ma di diciotto ore. Tale previsione tiene conto degli obblighi formativi che tali professionisti già assolvono e del fatto che la prima formazione è di quaranta ore, anziché duecento.

Francesco Carnevali Senior partner di CA Restucturing