il reverse charge, detto anche inversione contabile, è un particolare metodo di applicazione dell’IVA che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali relativi al pagamento dell’IVA dal soggetto che emette la fattura al soggetto che la riceve. Chi riceve una prestazione o compra un prodotto sarà dunque obbligato all’integrazione e al versamento dell’IVA. Il reverse charge trova applicazione principalmente per: (1) operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ( art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972); (2) operazioni intracomunitarie e estrazioni dai depositi IVA (articoli 46, 47 e 50-bis,comma 6, D.L. n. 331/1993); (3) cessioni imponibili di oro da investimento, di materiale d’oro e di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi (art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/1972); (4) prestazioni di subappalto nel settore edile (art. 17, comma 6, lettera a, D.P.R. n. 633/1972); (5) cessioni di fabbricati per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione (art. 17, comma 6, lettera a-bis, D.P.R. n. 633/1972); (6) servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (art. 17, comma 6, lettera a-ter, D.P.R. n. 633/1972); (7) cessioni di telefonini (art. 17, comma 6, lettera b, D.P.R. n. 633/1972); (8) cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop (art. 17, comma 6, lettera c, D.P.R. n. 633/1972); (9) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 17, comma 6, lettera d-bis, D.P.R. n. 633/1972); (10) trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, comma 6, lettera d-ter, D.P.R. n. 633/1972); (11) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore (art. 17, comma 6, lettera d-quater); (12) cessione di rottami (art. 74, commi 8 e 9, D.P.R. n. 633/1972); (13) acquisti di prodotti agricoli da produttori esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).