L’esenzione delle plusvalenze esenti (la c.d. PEX, acronimo che individua la participation exemption) è disciplinata dall’articolo 87 del Tuir che prevede la parziale irrilevanza fiscale delle plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni che presentano determinati requisiti, a prescindere dalla presenza di uno specifico rapporto di controllo o di collegamento della partecipata. Evitare la duplicazione di tassazione del reddito societario in capo alla società e in capo al partecipante, laddove le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie emergono, in sostanza, al momento della produzione degli utili è la ratio su cui si fonda l’istituto. In base al combinato disposto dell’articolo 9, comma 5, e 166 comma 1, del Tuir, salvo che i componenti dell’azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione in Italia, rilevano ai fini PEX anche le plusvalenze derivanti da conferimento e scambio mediante permuta e trasferimento di sede all’estero. le plusvalenze esentate in base al regime della participation exemption sono comunque esclusivamente quelle realizzate mediante:
- cessione a titolo oneroso;
- assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa.
Restano escluse, in base a quanto espressamente disposto dall’articolo 87, comma 1, Tuir, le plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione:
- in società semplici ed enti ad esse equiparati, come le società di fatto che non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali;
- in associazioni professionali senza personalità giuridica.
Il regime di esenzione della participation exemption non può essere inoltre applicato alle plusvalenze realizzate con riferimento a:
- diritti di opzione e di usufrutto negoziati da un terzo al quale tali diritti siano rispettivamente, pervenuti separatamente dalle partecipazioni cui sono collegati;
- titoli obbligazionari convertibili;
- fondi comuni di investimento mobiliare e Sicav;
- contratti di associazione, titoli e strumenti finanziari stipulati o emessi da soggetti esteri la cui remunerazione non risulta essere totalmente indeducibile;
- SIIQ, ossia le società di investimento immobiliare quotate;
- operazioni di pronto contro termine.