Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che rispettano dal primo esercizio o per due esercizi consecutivi due dei seguenti tre limiti:
totale dell’attivo di stato patrimoniale: 4.400.000 eurototale ricavi delle vendite e prestazioni: 8.800.000 euronumero medio di dipendenti durante l’esercizio: 50 unità
Quando due dei limiti sopraindicati vengono superati per il secondo esercizio consecutivo, la forma di bilancio obbligatoria diventa quella del bilancio ordinario. In ogni caso va tenuto in considerazione il fatto che la redazione del bilancio nella forma abbreviata, per le imprese che presentano le caratteristiche dimensionali sopra indicate, rappresenta una facoltà e non un obbligo, il che significa che anche un’impresa di minori dimensioni potrà redigere il bilancio informa ordinaria, qualora l’organo amministrativo ne riscontri la necessità o l’utilità in relazione alle caratteristiche dell’attività di impresa o a particolari condizioni operative.Per il calcolo e la verifica del rispetto dei limiti dimensionali sarà necessario tenere conto delle modalità di calcolo di ciascun limite, in particolare:
Totaledell’attivo: risulta dalla somma delle voci A, B, C e D dello schema dello stato patrimoniale previsto dall’art. 2424 c.c. L’importo può essere considerato al netto dei fondi rettificativi come previsto dai principi contabili; inoltre possono essere effettuate le compensazioni previste dalla legge (artt. 1241 e segg. e art. 1253 c.c.) e dai principi contabili, relative ai crediti e debiti liquidi nei confronti di un medesimo soggetto e quelli tra acconti d’imposta pagati durante l’esercizio e i relativi debiti tributari.Totaledeiricavi: è quello esposto nella voce A.1 del conto economico al netto dei resi, sconti abbuoni e premi. Non si tiene ovviamente conto della variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.Dipendenti: occorre fare riferimento alla media giornaliera e non come semplice valore medio. Per esempio, 48 dipendenti per 220 giorni e 50 dipendenti per 150 giorni, comporta una media pari a 49,48 [(48*220) + (50*150)] /365.
Il contenuto del bilancio redatto in forma abbreviata è individuato dall’art- 2435 bis c.c. Di seguito si presentano le semplificazioni previste, rispetto al bilancio ordinario delle società di capitali, con riferimento allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico, alla Nota Integrativa e alla relazione sulla gestione.Stato patrimoniale abbreviato Attivo
Le voci A e D (rispettivamente accese a crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e ratei e risconti attivi) possono essere comprese nella voce C.II (crediti con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo).Nella voce C.II (crediti con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo), devono essere separatamente indicati i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.In deroga a quanto disposto dall’art. 2426 c.c., nel bilancio abbreviato si ha la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto e i crediti al presumibile realizzo.Le immobilizzazioni immateriali, materiali, finanziarie possono essere esposte senza la loro composizione di dettaglio prevista dall’art. 2424 c.c. e al netto dei relativi fondi di ammortamento e/o di svalutazione.A seguito degli emendamenti del 2017, il principio contabile OIC 17 ha previsto la separata indicazione delle imposte anticipate nella voce C.II (crediti con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo) che in precedenza non era prevista. In effetti l’inserimento delle imposte anticipate all’interno della voce C.II creava una rappresentazione di valori eterogenei che necessitavano una indicazione separata, data la loro sostanziale differente natura. Per tale ragione nei bilanci abbreviati a partire dall’esercizio 2017, è divenuta obbligatoria la rappresentazione separata all’interno della voce C.II degli importi derivanti da differimento attivo di imposta dovuto alla presenza di differenze temporanee tra utile di esercizio e reddito imponibile.
Passivo
La voce E (ratei e risconti passivi) può essere compresa nella voce D (debiti);nella voce D devono essere separatamente indicati i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.In deroga a quanto disposto dall’art. 2026 del c.c., nel bilancio abbreviato si ha facoltà di iscrivere i debiti al loro valore nominale.
Conto economico abbreviato Le semplificazioni consentite dall’art. 2435 bis, riguardano la possibilità di aggregazione e raggruppamento in una singola voce delle seguenti voci presenti nello schema di bilancio ordinario previsto dall’art 2424 c.c.:A.2 -Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finitiA.3 – Variazioni di lavori in corso su ordinazioneB.9.c – Trattamento fine rapportoB.9.d – Trattamento di quiescenza e similariB.9.e – Altri costiB.10.a – Ammortamento immobilizzazioni immaterialiB.10.b – Ammortamento immobilizzazioni materialiB.10.c – Altre svalutazioni delle immobilizzazioniC.16.b – Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioniC.16.c – Proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioniD.18.a – Rivalutazioni di partecipazioniD.18.b – Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioniD.18.c – Rivalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioniD.18.d – Rivalutazioni di strumenti finanziari derivatiD.19.a – Svalutazioni di partecipazioniD.19.b – Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioniD.19.c – Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioniD.19.d – Rivalutazioni di strumenti finanziari derivatiNota integrativa abbreviataLe imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata possono omettere alcune delle informazioni previste dall’art. 2427 c.c., che disciplina il contenuto della nota integrativa per il bilancio ordinario di esercizio. Si segnala come il D.lgs 139/2015, che ha dato attuazione alla Direttiva Europea n. 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio e alle relative relazioni, ha esplicitamente sancito in positivo quali sono le informazioni da inserire in nota integrativa, segnando una modifica sostanziale rispetto alla precedente previsione codicistica che segnalava quali informazioni potevano essere omesse. Nel seguire la struttura dell’art 2427 del c.c., la nota integrativa in formato abbreviato deve indicare: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche (per i debiti è possibile omettere l’indicazione della ripartizione geografica);8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria (l’indicazione della categoria di dipendenti risulta comunque facoltativa nel bilancio abbreviato; l’obbligo di indicazione tassativo riguarda solamente il numero medio di dipendenti generale);16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (tale informativa nel bilancio abbreviato può essere limitata alle operazioni realizzate con i maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione);22-ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (nella nota integrativa abbreviata è consentita l’omissione delle indicazioni degli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, con solo obbligo di farne menzione);22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (nel bilancio abbreviato sarà possibile omettere l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato).Relazione sulla GestioneLa relazione sulla gestione nel bilancio abbreviato di esercizio continua ad essere un documento obbligatorio, salvo che alcune indicazioni vengano fornite all’interno della nota integrativa abbreviata. Pertanto, le imprese che, rispettando i limiti dimensionali per l’applicazione dell’art 2435 – bis, indicano in Nota integrativa le seguenti informazioni, saranno esonerate dalla redazione della Relazione sulla Gestione:
numero a valore nominale delle azioni proprie, delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
Per lo stato patrimoniale, solo le voci con lettere maiuscole e con numeri romani, di cui all’art. 2424, sono comprese nel bilancio in forma abbreviata. Le voci A – Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti – e D – Ratei e risconti – sono comprese tra i crediti dell’attivo circolante CII. Nel passivo, la voce E – ratei e risconti – è compresa tra i debiti in D. In entrambi i casi vanno distinti i crediti ed i debiti esigibili oltre l’esercizio di redazione.