Ai sensi dell’articolo 2082 c.c., è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Se il soggetto che esercita l’attività in modo professionale ed organizzato è una persona fisica, si è in presenza di un’impresa individuale. L’impresa individuale integra la forma giuridica più semplice e meno onerosa per lo svolgimento di un’attività a scopo di lucro non essendo richiesti, ai fini della costituzione, particolari adempimenti e non essendo previsto il conferimento di quote o azioni in una quantità minima iniziale. L’imprenditore è il dominus di tutto il processo imprenditoriale e il rischio d’impresa ricade integralmente su di lui. Da ciò discende che il patrimonio dell’imprenditore individuale è soggetto al rischio d’impresa e che, in caso di insolvenza, l’imprenditore risponde nei confronti dei terzi con tutti i suoi beni, anche personali.
La costituzione di un’impresa individuale si risolve in una procedura snella che richiede solo l’iscrizione nel Registro delle Imprese e l’apertura di un numero di partita iva. L’impresa individuale può assumere anche la forma di impresa familiare o di impresa coniugale.
L’impresa familiare trova la sua disciplina nell’articolo 230 bis c.c. Tale è l’impresa in cui collaborino il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Tutti i partecipanti all’impresa familiare hanno diritto alla ripartizione degli utili e il titolare resta comunque l’unico responsabile dell’impresa.
Affinché si possa parlare di impresa coniugale, occorre che l’impresa sia costituita dopo il matrimonio, che i coniugi siano in regime di comunione legale dei beni e che i due soggetti gestiscano l’impresa senza vincoli di subordinazione.