Principio contabile nazionale che disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (principi contabili internazionali, ecc.). Pertanto, la società nella fase di transizione ai principi contabili nazionali non applica le specifiche regole di transizione contenute nei principi contabili nazionali.
L’OIC 33 si applica alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, dopo aver redatto in precedenza il bilancio in base ad altre regole contabili (es. principi contabili internazionali). Non trova, di contro, applicazione alle fattispecie di cambiamento di principi contabili adottati da una società che già applica i principi contabili OIC. Tali cambiamenti sono soggetti: a) alle previsioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”; e b) a specifiche previsioni dei singoli principi contabili OIC.
L’OIC 33 si applica sia al bilancio d’esercizio, sia al bilancio consolidato.
Come regola generale l’OIC 33 prevede l’applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali vigenti alla data di chiusura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali salvo i casi in cui ciò risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso oppure gli effetti siano irrilevanti. In questi particolari casi la società applica i principi contabili nazionali a partire dalla data di transizione, oppure, solo quando anche questa applicazione non sia possibile, a partire dalla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.
L’Appendice A del principio contiene le esenzioni concesse all’applicazione retroattiva, per l’applicazione delle quali non è necessario presentare motivazioni.