Standard Europei di Rendicontazione della Sostenibilità

INTRODUZIONE

L’Unione Europea a partire da fine luglio adotterà nuovi standard di reporting sulla sostenibilità per le imprese, nell’ambito della Direttiva sulla Contabilità (2013/34/UE) e della Direttiva sul Reporting sulla Sostenibilità Aziendale (CSRD – 2022/24642). Questi nuovi standard richiedono alle imprese quotate e alle grandi imprese meglio definite infra di includere, in una sezione dedicata del loro rapporto di gestione, informazioni utili a comprendere gli impatti della sostenibilità sull’azienda, nonché informazioni necessarie per comprendere come tali questioni influenzano lo sviluppo, la performance e la posizione dell’azienda stessa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La direttiva CSRD prevede un ambito di applicazione più vasto rispetto alla direttiva 2014/95/UE (DNF).

In estrema sintesi, la Dir. DNF era rivolta agli enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti e un totale di stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro ovvero totale ricavi superiori a 40 milioni di euro.

La CSRD si rivolge, oltre agli enti di interesse pubblico, anche alle grandi imprese, intese come le imprese (quotate o non) che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

  • totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro,
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro e
  • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250. 

CONTENUTO DEI NUOVI STANDARD DI REPORTING 

I nuovi standard di reporting richiedono alle imprese di presentare le informazioni in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che saranno adottati dalla Commissione mediante atti delegati.

Tra le informazioni richieste rientrano:

  • la descrizione del modello di business e della strategia dell’impresa
  • gli obiettivi temporali legati alle questioni di sostenibilità
  • la descrizione del ruolo degli organi amministrativi, di gestione e di controllo in relazione alle questioni di sostenibilità
  • le politiche dell’impresa riguardo alle questioni di sostenibilità
  • l’esistenza di schemi incentivanti legati alle questioni di sostenibilità
  • la descrizione del processo di due diligence implementato dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità
  • gli impatti avversi principali legati alle operazioni dell’impresa e alla sua catena del valore
  • le azioni intraprese dall’impresa in relazione agli impatti avversi
  • i rischi principali per l’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e gli indicatori rilevanti per le comunicazioni richieste.

REQUISITI DEI NUOVI STANDARD DI REPORTING

I nuovi standard di reporting sulla sostenibilità sono volti a garantire la qualità delle informazioni riportate, evitare un onere amministrativo sproporzionato per le imprese e specificare le informazioni che le imprese devono divulgare su specifici fattori ambientali, sociali, dei diritti umani e di governance.
Tali standard richiedono, inoltre, di specificare informazioni prospettiche, retrospettiche, qualitative e quantitative e di tenere conto delle difficoltà che le imprese possono incontrare nel raccogliere informazioni lungo la loro catena del valore.
I nuovi standard di reporting sono, inoltre, orientati alla standardizzazione dei requisiti di reporting emergenti da specifici atti dell’Unione Europea.

RUOLO DI EFRAG, CONSULTAZIONI E MODIFICHE

La Commissione si avvale del parere tecnico di un organismo consultivo, l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), per l’adozione degli ESRS che è recentemente intervenuto per ridurre l’onere amministrativo per le imprese. Dopo la presentazione del parere tecnico dell’EFRAG e prima dell’adozione dell’atto delegato, la Commissione ha effettuato diverse consultazioni con gruppi di esperti degli Stati membri, autorità di regolamentazione contabile, autorità di vigilanza finanziaria e altre agenzie dell’UE.
In risposta ai feedback ricevuti, EFRAG ha apportato ulteriori modifiche ai draft degli ESRS per garantire il rispetto del principio di proporzionalità e facilitare l’applicazione corretta degli standard da parte delle imprese. Le modifiche riguardano:

  • la valutazione della rilevanza: Al fine di ridurre l’onere amministrativo per le imprese e garantire una maggiore proporzionalità degli standard, è stata introdotta una valutazione della rilevanza per ciascuno degli standard, dei requisiti di divulgazione all’interno degli ESRS. Questa valutazione consentirà alle aziende di determinare l’adeguatezza e l’importanza di ciascuna informazione da divulgare, tenendo fermi i requisiti di divulgazione specificati nello standard “Divulgazioni generali”.
  • La gradualità nell’applicazione: Per agevolare le imprese, in particolare quelle di dimensioni più contenute che si trovano ad affrontare per la prima volta i requisiti di rendicontazione sulla sostenibilità, sono state introdotte nuove fasi di gradualità. Le nuove graduatorie introdotte includono:
  • Le imprese con meno di 750 dipendenti sono autorizzate a omettere i dati sulle emissioni di gas serra di tipo 3 (scope 3) e i requisiti di divulgazione specificati nello standard riguardante il “personale interno” nel primo anno di applicazione degli standard. Inoltre, possono omettere i requisiti di divulgazione specificati negli standard sulla biodiversità e sul personale della catena del valore, comunità interessate, consumatori e utenti finali nei primi due anni di applicazione degli standard.
  • Tutte le imprese sono autorizzate a omettere, nel primo anno di applicazione degli standard, le informazioni relative agli effetti finanziari previsti legati a questioni ambientali non climatiche, come l’inquinamento, l’uso dell’acqua, la biodiversità e l’utilizzo delle risorse. Inoltre, possono omettere determinati punti dati relativi al proprio personale, quali la protezione sociale, le persone con disabilità, la salute legata al lavoro e l’equilibrio tra vita lavorativa e personale.
  • Le divulgazioni volontarie: La Commissione ha trasformato alcuni dei punti dati obbligatori proposti dall’EFRAG in divulgazioni volontarie. Questa modifica offre alle aziende la possibilità di scegliere quali informazioni comunicare. Ad esempio, i piani di transizione per la biodiversità e determinati indicatori relativi al “personale esterno” possono essere divulgati su base volontaria. Inoltre, le imprese possono fornire una spiegazione se considerano un determinato argomento di sostenibilità non rilevante per la loro attività.
  • La maggiore flessibilità nelle divulgazioni obbligatorie: sono state apportate modifiche ai requisiti di divulgazione sugli effetti finanziari legati a questioni ambientali non climatiche, consentendo alle imprese di omettere tali informazioni nel primo anno di applicazione degli standard. Sono state anche introdotte maggiori flessibilità nella metodologia di valutazione della rilevanza e nei punti dati relativi a corruzione e tangenti, al fine di evitare l’autoincriminazione e semplificare la divulgazione.
  • La coerenza con il quadro normativo dell’UE: Sono state apportate modifiche tecniche per garantire una migliore allineamento con altre disposizioni normative dell’UE, come la Direttiva sulla trasparenza salariale e il Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti. Questa armonizzazione contribuirà a semplificare gli obblighi di rendicontazione per le aziende che devono conformarsi a più regolamenti.
  • L’interoperabilità con iniziative globali di definizione di standard: La Commissione europea ha lavorato a stretto contatto con l’International Sustainability Standards Board e il Global Reporting Initiative per garantire un alto grado di interoperabilità degli ESRS con le iniziative di definizione di standard a livello globale. Questo sforzo ha portato a ulteriori modifiche agli ESRS per migliorare la loro coerenza e allineamento con le norme internazionali.
  • Le modifiche editoriali e di presentazione: Al fine di migliorare la chiarezza e la coerenza degli standard, la Commissione europea ha apportato modifiche editoriali e di presentazione. Queste modifiche includono l’introduzione di una convenzione redazionale che identifica chiaramente tutti i termini con definizioni precise negli ESRS.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra la rendicontazione della sostenibilità aziendale pare stia diventando sempre più rilevante, e che l’adozione degli Standard Europei di Rendicontazione della Sostenibilità miri a promuovere la trasparenza e la responsabilità delle imprese nell’affrontare le sfide ambientali e sociali. Le recenti modifiche apportate agli ESRS, tenendo conto delle esigenze delle imprese e degli stakeholder, sono volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, un equo rapporto tra l’onere amministrativo da sostenere per la raccolta delle informazioni e la significatività delle informazioni stesse.

Silvia Passalacqua (Partner, Carlino, Costanzo & Associati)

Alessio Buonfrate (Associate Carlino, Costanzo & Associati)

Marta Santoro (Junior Consultant Carlino, Costanzo & Associati)