RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIETARIE 2023: ASPETTI OPERATIVI E CONVENIENZA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), attraverso l’art. 1, commi 107-109, ha modificato l’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, riproponendo la rivalutazione delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2023.

AMBITO OGGETTIVO

La norma prevede la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possedute alla data del 1° gennaio 2023.

AMBITO SOGGETTIVO

Sono interessati dalla disposizione agevolativa:

i) le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell’esercizio dell’attività d’impresa (ad esempio, transazioni attraverso diversi sistemi di pagamento come paypal, skrill o casino mercadopago);

ii) le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR;

iii) gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio degli stessi dell’attività di impresa;

iv) i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

L’imposta sostitutiva per l’esercizio 2023 è stabilita nella misura del 16% da calcolarsi sull’intero valore della perizia dei titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

ASPETTI OPERATIVI

Si riepilogano di seguito gli adempimenti necessari per perfezionare la procedura di rivalutazione delle quote:

  1. Entro il 15 novembre 2023 i soggetti interessati devono far redigere una perizia giurata di stima da un professionista abilitato attestante il valore delle quote al 1° gennaio 2023. 

Si segnala che la perizia giurata va redatta dagli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali nonché dagli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti.

Si evidenzia, inoltre, che Il costo della perizia aumenta il valore della partecipazione nel caso in cui sia sostenuto dal contribuente mentre deve essere ammortizzato in quote costanti nell’arco temporale di cinque anni se lo stesso sia sostenuto dalla società.

  1. Entro il 15 novembre i soggetti interessati devono procedere al versamento dell’imposta sostitutiva del 16%. 

Si segnala che l’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2023, oppure essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo: la prima rata è da versare entro il 15 novembre 2023, la seconda rata da versare entro il 15 novembre 2024 e la terza ed ultima rata entro il 15 novembre 2025. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

L’imposta deve essere versata tramite modello F24 compilando la sezione “Erario”, il codice tributo da utilizzare è “8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati” e l’anno di riferimento da indicare è il 2023.

  1. I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni andranno indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione (per il 2023 modello UNICO PF 2024 – redditi 2023). L’omessa indicazione nel Mod. UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata costituisce una violazione formale: si rendono applicabili le sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, restando impregiudicati gli effetti della rideterminazione (sanzione da euro 250 ad euro 2.000, ex D.Lgs. n. 158/2015).
  1. Il contribuente deve conservare la perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, che a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, devono essere esibite o trasmesse.

ESEMPIO

Una persona fisica possiede – non in regime di impresa – una quota di partecipazione in una s.r.l. avente un valore di acquisto di euro 20.000, che vuole alienare ad un prezzo di euro 500.000.  

In ipotesi ordinaria, la differenza di euro 480.000 (500.000 – 20.000) costituisce una plusvalenza realizzata.  Tale plusvalenza viene assoggettata in dichiarazione ad imposta sostitutiva del 26%, determinando un carico impositivo di euro 124.800. 

La rivalutazione della quota attuata prima del 15 novembre 2023, ed il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% sull’intero valore rivalutato (imposta sostitutiva che nell’esempio precedente risulta pari ad euro 80.000, ossia euro 500.000 x 16%), consente un sensibile risparmio di imposta. 

Al contrario nel caso che la medesima quota avesse un costo di acquisto di euro 300.000, il carico impositivo in dichiarazione del 26% riguarderebbe la sola differenza di euro 200.000 (500.000 – 200.000) e risulterebbe – pertanto – di entità inferiore (euro 52.000), rispetto all’ipotesi di rivalutazione della quota di partecipazione.

Pertanto, occorre verificare caso per caso l’effettiva convenienza a procedere ad una rivalutazione delle quote di partecipazione.

CONCLUSIONI

La rivalutazione è finalizzata a ‘sterilizzare’ la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR.

Lo scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse. La normativa, infatti, consente di corrispondere un’imposta sostitutiva generando un carico tributario ridotto rispetto a quello che occorrerebbe sostenere in ipotesi ordinaria.

Come evidenziato in precedenza, tuttavia, occorre verificare caso per caso l’effettiva convenienza a procedere ad una rivalutazione delle quote attraverso l’assistenza di professionisti specializzati.

 Francesco Cospito (Partner CA ACCOUNTING)