Il principio di derivazione rafforzata presiede alla determinazione del reddito d’impresa e implica la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio (art. 83 co. 1 del TUIR), con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Il principio di derivazione rafforzata si applica:
- ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, 2008 per i soggetti “solari”;
- ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile diversi dalle micro imprese, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015, 2016 per i soggetti “solari”;
- alle micro imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, 2022 per i soggetti “solari”.
Ai sensi dell’art. 83 co. 1 del TUIR, per effetto del principio di derivazione rafforzata, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR, “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.
Conseguentemente, ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, così come declinato dai principi contabili, e devono intendersi non applicabili:
- le regole di competenza fiscale di cui all’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, che, nell’assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali e alle risultanze giuridico-formali;
- nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto criterio.
Pertanto, per i soggetti in relazione ai quali trova applicazione il principio di derivazione rafforzata, ai fini fiscali l’imputazione temporale dei componenti di reddito avviene – salvo specifiche deroghe espressamente previste dal TUIR – in perfetta aderenza alle risultanze del Conto economico.