LE MODIFICHE ALLA CNC INTRODOTTE DAL NUOVO  DECRETO DIRIGENZIALE 21/03/2023

PREMESSA

Con decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, il Ministero della Giustizia ha integrato, al fine di adeguarlo alle novità apportate al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza CCII dal D. Lgs. 83/2022, il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 relativo alla Composizione Negoziata della Crisi ed in particolare concernente al contenuto della piattaforma telematica nazionale ex articolo 13 CCII, alla lista di controllo particolareggiata ex art. 5-bis CCII, alle indicazioni per la redazione del piano di risanamento e alle modalità di esecuzione del test pratico, nonché alla specifica formazione al possesso della quale è subordinata l’iscrizione degli esperti indipendenti.

PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE

Alla luce delle novità che hanno riguardato il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza a seguito del D. Lgs. 83/2022 che, tra l’altro, ha inserito l’art. 5-bis CCII e modificato gli artt. 13 e 17 CCII, il Ministero della Giustizia ha integrato, con decreto del 21 marzo 2023, il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, a suo tempo adottato per definire:

a) il contenuto della piattaforma telematica nazionale, gestita dal sistema delle camere di commercio, istituita ai sensi dell’art. 13 del CCII;

b) la lista di controllo particolareggiata contenente indicazioni operative per la redazione dei piani di

risanamento, di cui all’art. 5-bis del CCII;

c) le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico;

d) la specifica formazione al possesso della quale è subordinata l’iscrizione degli esperti indipendenti

nell’apposito elenco.

Il documento è composto da sei sezioni rispettivamente concernenti:

  • Sezione I “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” disponibile on line;
  • Sezione II “Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza”;
  • Sezione III “Protocollo di conduzione della composizione negoziata”;
  • Sezione IV “La formazione degli esperti”;
  • Sezione V “La piattaforma”;
  • la nuova Sezione VI “Scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto”. Tale scheda, formata secondo il modello riportato nell’allegato 4, è prevista dall’art. 13 c. 5 del CCII come modificato dal D. Lgs. 83/2022, ed ha la funzione di agevolare le commissioni regionali di nomina, o comunque i soggetti deputati alla nomina dell’esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata.

nonché quattro allegati, a loro volta concernenti:

– Allegato 1 “Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate”;

– Allegato 2 “Istanza on line”;

– Allegato 3 “Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata”;

– il nuovo Allegato 4 “Scheda sintetica profilo professionale dell’esperto”.

Demandando ad un futuro articolo una compiuta evidenziazione delle modifiche intervenute nelle diverse sezioni sopra menzionate, di seguito un breve approfondimento sull’unica sezione (e relativo allegato) aggiunta ex novo dal nuovo decreto dirigenziale.

SCHEDA SINTETICA PROFILO ESPERTO

La scheda sintetica prevista dall’articolo 13, comma 5, del Codice della crisi d’impresa ha la funzione di agevolare i soggetti deputati alla nomina dell’esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata. Compiuto il procedimento di iscrizione all’elenco, la compilazione della scheda sintetica avviene a cura del singolo professionista abilitato all’utilizzo del relativo supporto informatico. Una volta compilata la scheda, il sistema informatico la invia automaticamente all’Ordine di appartenenza per le verifiche di competenza; l’invio di schede sintetiche predisposte dai professionisti già iscritti agli elenchi è rimesso alla valutazione dell’Ordine di appartenenza. La mancata compilazione della scheda non incide sull’iscrizione nell’elenco, trattandosi non di requisito ma di strumento volto ad agevolare le commissioni di nomina. Come evidenziato nel decreto e nel relativo allegato, la scheda contiene: 

– nella parte iniziale, i dati personali e anagrafici del professionista, il suo codice fiscale e l’ordine di appartenenza, con precisazione della data di iscrizione; 

– nella prima sezione l’indicazione delle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, come precisate nella circolare del Ministero della giustizia 29.12.2021 (ivi comprese quelle relative agli incarichi ricevuti quale esperto nella composizione negoziata);

– nella seconda sezione del modello sono inserite ulteriori informazioni volte a consentire alle commissioni regionali una più completa valutazione dell’importanza delle esperienze indicate nella prima sezione 

– infine, una nota descrittiva composta da massimo 2000 caratteri con la quale il professionista può fornire ulteriori informazioni che ritiene utili quali, a mero titolo esemplificativo, peculiarità e/o complessità di una o più negoziazioni seguite, ecc.

Marco Girelli (Partner CA Restructuring)