Le note di variazione ai fini Iva trovano applicazione nel momento in cui, successivamente alla emissione della fattura, sorge la necessità di intervenire con una modifica (la nota di variazione, appunto). La nota di variazione Iva può essere in aumento (nota di addebito) o in diminuzione (nota di accredito) e che può dipendere da un mero errore di individuazione dell’imponibile o dell’imposta o dal verificarsi di eventi successivi che incidono, comunque, sulla determinazione del debito verso l’Erario. Quando si parla di note di variazione Iva la normativa di riferimento è contenuta all’interno dell’articolo 26 del DPR n. 633/72. Questa disposizione prevede, almeno per le note di accredito (rettifiche in diminuzione), la verifica della corretta fattispecie di modifica. Infatti, a seconda della fattispecie la nota di accredito può essere emessa nel termine massimo di un anno dall’emissione della fattura, oppure in altri casi senza particolari limiti temporali. Le note di addebito, invece, possono essere emesse senza particolari problematiche, in quanto seguono le disposizioni legate all’emissione di una fattura.