“I fondi e le riserve in sospensione d’imposta, quali poste ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l’imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione”. Questa definizione si rinviene nella circolare ministeriale 04.12.1995, n. 310/E. Queste riserve, generalmente, accolgono plusvalori non assoggettati a tassazione (o assoggettati a tassazione in modo parziale), che vengono assoggettati ad imposizione a seguito del verificarsi dell’evento, previsto dalle singole leggi istitutive, che fa cessare lo stato di sospensione.
Le riserve sono di due tipi:
- tassabili in ogni caso;
- tassabili solo in caso di distribuzione (si tratta, ad esempio, delle riserve di rivalutazione monetaria).