La società cooperativa costituisce un’impresa sia in senso economico, perché combina insieme vari fattori della produzione (lavoro, materia prime, capitale, ecc) che in senso giuridico, in quanto in essa si ritrova l’esercizio professionale di un’attività economica, volta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Si tratta di società a capitale variabile, con scopo mutualistico e iscritte presso l’Albo delle Società Cooperative.
Il carattere distintivo di questo tipo di società, rispetto a tutti gli altri tipi, risiede soprattutto nello scopo economico: le società lucrative hanno come finalità la produzione di utili ossia il c.d. lucro oggettivo da distribuire tra i soci realizzando il c.d. lucro soggettivo. Diversamente, nelle società cooperative vige il c.d. scopo “mutualistico” che consiste nell’intento di “fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato” come riportato nella Relazione Ministeriale al Codice Civile del 1942. Tutto ciò si realizza quando è consentito al socio di assicurarsi, tramite la partecipazione alla cooperativa, il diritto al godimento dei servizi prodotti dalla società tramite l’esercizio in comune di un’impresa ovvero il diritto di prestare la propria opera lavorativa.
Per far sì che si realizzi lo scopo mutualistico è necessario che assumano la qualità di imprenditore le stesse persone che normalmente sono controparti dell’impresa, ossia clienti e consumatori. In conseguenza di quanto appena detto, l’impresa verrà esercitata in modo collettivo dalle stesse persone che poi usufruiranno dei servizi prodotti dalla stessa società. Con ciò non si intende significare che destinatari dei beni o dei servizi prodotti siano esclusivamente i soci della cooperativa: in tal senso si afferma che queste società sono caratterizzate da uno scopo prevalente ma non esclusivamente mutualistico. Da quanto fin qui scritto, si afferma che il risultato perseguito dai soci non consiste nel lucro oggettivo, come sopra definito, bensì nel soddisfacimento di un comune bisogno economico.
Dette cooperative sono a capitale variabile, ciò significa che non è previsto un tetto minimo stabilito ex lege, diversamente da quanto previsto per gli altri tipi di società. Questo è possibile dal momento che il capitale sociale, in questo tipo di società, svolge una funzione (in parte diversa) rispetto a quella svolta nelle società di capitali. La funzione di garanzia del patrimonio, per i creditori sociali, risulta assolta dal meccanismo in forza del quale i dividendi possono essere distribuiti e le riserve assegnate ai soci solo qualora il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia superiore a un quarto.
Il procedimento di costituzione della società cooperativa ricalca, in linea di massima, quello delle società di capitali. La differenza principale si sostanzia nell’impossibilità, per le cooperative, di essere costituite tramite atto unilaterale poiché esse possono essere costitute solo tramite contratto.
È inoltre previsto che per costituire una società cooperativa siano necessari almeno nove soci; tale numero può essere ridotto a tre qualora i medesimi siano tutte persone fisiche e la società cooperativa decida di adottare le norme della s.r.l. Qualora, successivamente alla costituzione, il numero di soci diminuisse sotto il minimo previsto per legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno; in caso di mancata ricostituzione la società si scioglie e deve essere posta in stato di liquidazione.
Alla luce di quanto fin qui affermato è possibile individuare due tipi di cooperative: la prima (ordinaria) con non meno di nove soci; l’altra (semplificata) che può avere un numero minimo di tre soci, a patto che adotti il modello organizzativo delle società a responsabilità limitata.