Il nuovo CCII introduce e regolamenta la transazione fiscale e contributiva nell’articolo 63 con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti e nell’articolo 88 dedicato al concordato preventivo.
L’articolo 63 CCII prevede che nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 CCII il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.
La proposta di transazione fiscale e previdenziale deve essere accompagnata dall’attestazione di un professionista indipendente che, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.Il cosiddetto cram down, disciplinato dal comma 2bis dell’articolo 63 CCII, prevede che il Tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali del 60% (o del 30% nel caso dell’accordo di ristrutturazione agevolato) dei crediti richieste per l’omologazione di detti accordi e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.