Il Decreto di omologazione del concordato, come precisato dall’art. 181 L.F., comporta la chiusura della relativa procedura, aprendo la fase di esecuzione del concordato (che si concluderà, ove adempiuto, con un decreto di completa esecuzione ai sensi dell’art. 136, comma 3). Per effetto dell’omologazione il debitore torna in bonis, riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda, compiendo gli atti ordinari e straordinari previsti dal piano, senza necessità di autorizzazione, ferma restando la vigilanza degli organi della procedura.
Con il decreto di omologazione del concordato preventivo con continuità la gestione dell’impresa viene dunque restituita all’organo gestorio e ciò costituisce, sul piano formale, come si desume del resto dalla rubrica del più volte richiamato art. 181 della legge fallimentare, la “chiusura della procedura” (concorsuale)