Il Dl n.137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, contenente “ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nell’Edizione straordinaria della G.U. 28/10/2020 n.269 in vigore dal 29/10/2020, ha introdotto alcune importanti misure, successivamente integrante tramite il D.L. n.149/2020, c.d. “Decreto Ristori bis” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020.
Decreto Ristori |
1 – Nuovo contributo a fondo perduto |
2 – Sostegno associazioni e società sportive dilettantistiche |
3 – Sospensione procedure esecutive immobiliari |
4 – Sostegno operatori turistici e della cultura |
5 – “Bonus canoni di locazione” |
6 – “Cancellazione” seconda rata Imu |
7 – Proroga Modello 770/2020 |
8 – Nuovi trattamenti di cigo, assegno ordinario e cig in deroga |
9 – Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali |
10 – Nuove misure in materia di reddito di emergenza |
11 – Nuova indennità lavoratori stagionali del turismo o stabilimenti termali o dello spettacolo |
12 – Nuova indennità lavoratori sportivi |
13 – Modalità di svolgimento del processo tributario |
Decreto Ristori-bis |
14 – Rideterminazione del contributo a fondo perduto del Decreto Ristori |
15 – Contributo a fondo perduto per gli operatori iva di settori economici interessati dalle nuove misure restrittive |
16 – Credito d’imposta affitto |
17 – Cancellazione della seconda rata Imu |
18 – Proroga dei versamenti |
19 – Sospensione dei versamenti per il mese di novembre |
20 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali |
21 – Novità per la Cig Covid |
22 – Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore |
23 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi |
Novità del Decreto Ristori
1. Nuovo contributo a fondo perduto (Art 1 Decreto ristori)
È stato riconosciuto un contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con Dpcm 24.10.2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite a determinati codici ATECO.
Il contributo può essere richiesto se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (cioè la stessa condizione prevista per il precedente contributo a fondo perduto).
Il citato contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti con determinati codici ATECO che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 D.L. 34/2020, che non abbiano restituito il suddetto ristoro, il nuovo contributo sarà accreditato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per coloro che non hanno presentato istanza per il precedente contributo, il nuovo sostegno sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza.
Il nuovo beneficio è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui all’Articolo 25 o meno, in particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base dell’istanza presentata ai fini del nuovo contributo.
La quota, ossia la percentuale di ristoro è differenziata in base al settore economico di appartenenza.
Il limite massimo di indennizzo è pari a 150.000 euro.
2. Sostegno associazioni e società sportive dilettantistiche (Art. 3 Decreto ristori)
È istituito uno specifico fondo, con una dotazione di euro 50 milioni per il 2020, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19. Tale fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle suddette associazioni o società che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei Provvedimenti di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti dal Dipartimento per lo Sport.
3. Sospensione procedure esecutive immobiliari (Art. 4 Decreto ristori)
È differita al 31.12.2020 la sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare di cui all’articolo 555, Cpc, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
È prevista l’inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui al citato articolo 555, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25.10.2020 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in esame.
4. Sostegno operatori turistici e della cultura (Art. 5, Commi 1, 2, 3 e 6 Decreto ristori)
Fondo Spettacolo, Cinema E Audiovisivo
Il comma 1 incrementa di euro 100 milioni il fondo di parte corrente, istituito con il DL 17 marzo 2020 n.18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) per sostenere i settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo. Lo stanziamento risulta così pari a euro 285 milioni.
Fondo Sostegno Settore Turistico
Il comma 2 incrementa di euro 400 milioni il fondo istituito con il “Decreto Rilancio”, al fine di sostenere le agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici. Lo stanziamento risulta così pari a euro 665 milioni.
Fondo Sostegno Settore Della Cultura
Il comma 3 incrementa di euro 50 milioni il fondo istituito con il “Decreto Rilancio” per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. Lo stanziamento risulta così pari a euro 281,5 milioni.
Bonus Vacanze
Il comma 6 estende al 2021 l’utilizzo del c.d. “bonus vacanze” o “tax credit vacanze” introdotto dal “Decreto Rilancio”. Ora, il credito è infatti utilizzabile (“una sola volta”) dall’1.7.2020 al 30.6.2021, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario, corrente non superiore a euro 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive, agriturismi, Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Per la nuova agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020.
5. Bonus canoni di locazione (Art. 8 Decreto ristori)
Il “bonus canoni locazione” ex articolo 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è esteso ai mesi di ottobre, novembre, dicembre, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19. Il bonus spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni previste dal citato articolo 28 e di conseguenza, come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame:
- le condizioni di accesso all’agevolazione individuate nella riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre, novembre, dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019;
- il credito in esame spetta nella misura del:
- 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% del canone per affitto d’azienda.
Nella citata Relazione illustrativa:
- è ribadito che il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi;
- è chiarito che relativamente al canone di dicembre il bonus compete anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.
6. Cancellazione della seconda rata Imu (Art. 9 Decreto ristori)
Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili o pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020. L’abolizione della seconda rata IMU opera a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
È comunque applicabile quanto previsto dall’art. 78, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, in base al quale non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, Bed & Breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
7. Proroga Modello 770/2020 (Art. 10 Decreto ristori)
È differito al 10.12.2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.
8. Nuovi trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga (art 12 decreto ristori)
- Sono concesse ulteriori sei settimane di trattamenti Cigo, assegno ordinario e Cigd a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e, in base alla perdita o meno di fatturato risultante dal raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente semestre del 2019, comportano il pagamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.
- È disposta la proroga del divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo e di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo fino al 31.01.2021.
- Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.01.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
9. Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali (art. 13 Decreto ristori)
Per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020, esercenti come attività prevalente un’attività oggetto delle predette limitazioni, è disposta la sospensione dei termini che scadono per il mese di novembre 2020 (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali o premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL). I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 16.3.2021;
- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
10. Nuove misure in materia di reddito di emergenza (art 14 Decreto ristori)
Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (“Rem”) è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020.
11. Nuova indennità lavoratori stagionali del turismo o stabilimenti termali o dello spettacolo (art 15 Decreto ristori)
Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi del settore turismo, degli stabilimenti termali, lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali, venditori “porta a porta” e lavoratori del settore spettacolo, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato o ridotto o sospeso la propria attività o rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a euro 1.000.
L’indennità non è cumulabile nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito esaminate e non è cumulabile anche con l’indennità di sostegno dei nuclei familiari già beneficiari della quota del reddito di emergenza di cui all’articolo 14 del Decreto in esame, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa apposita domanda da presentare entro il 30.11.2020, nel limite dei fondi stanziati (euro 550 milioni per il 2020).
12. Nuova indennità lavoratori sportivi (art 17 Decreto ristori)
È estesa al mese di novembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno previste dal “Decreto Cura Italia”, dal “Decreto Rilancio” e dal “Decreto Agosto”. L’indennità, che per tale mensilità aumenta da euro 600 a euro 800.
13. Modalità di svolgimento del processo tributario (art 27 Decreto ristori)
Sono fissate specifiche regole e modalità per la trattazione delle controversie nell’ambito del processo tributario fino alla cessazione dell’attuale stato di emergenza COVID-19.
In presenza di divieti, limiti o impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza COVID-19 ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato dal Presidente della CTP/CTR da comunicare almeno 5 giorni prima della data fissata per l’udienza o camera di consiglio.
Il Presidente può disporre che le udienze o camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto. In caso di svolgimento delle udienze da remoto, la Segreteria comunica alle parti, almeno 3 giorni prima della trattazione, l’ora e le modalità di collegamento.
Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere tramite collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell’udienza per memorie di replica.
Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.
In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque, assunti presso la sede dell’Ufficio.
Novità del Decreto Ristori Bis
14. Rideterminazione del contributo a fondo perduto del Decreto Ristori (Art. 1 Decreto ristori bis)
È stata modificata la disciplina del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori, ampliando le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo, comprendendo ora anche, tra le altre:
- ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
- gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone:
- attività delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus turistici.
Viene inoltre aumentato di un ulteriore 50% il contributo previsto dal decreto Ristori per alberghi (codice Ateco 551000), gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse o arancioni).
Il contributo viene riconosciuto, per l’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.
Per tali ultimi soggetti il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di un’apposita domanda e determinato:
- entro il 30% del contributo a fondo perduto a fondo perduto di cui al DL n.137/2020 se l’attività prevalente rientra tra i codici ATECO dell’Allegato 1 del decreto;
- entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati della domanda trasmessa e dei criteri stabiliti dall’articolo 25 del DL n.34/2020 se l’attività prevalente non rientra nell’Allegato 1.
15. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori iva di settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (Art. 2 Decreto ristori bis)
L’indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Restano confermate le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del DL n.137/2020, pertanto:
- l’indennizzo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno precedente ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione;
- per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate;
- l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.
16. Credito d’imposta affitto (Art. 4 Decreto ristori bis)
È stato esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 previsto dall’articolo 8 del decreto Ristori alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività nel settore del turismo che hanno la sede operativa nelle zone rosse.
Ai fini della spettanza del bonus, rimane confermata la condizione di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.
17. Cancellazione della seconda rata Imu (Art. 5 Decreto ristori bis)
prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, ubicati nei comuni delle zone rosse, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Restano ferme le disposizioni del decreto agosto (art. 78, D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata, e dell’art. 9 del DL n.137/2020.
18. Proroga dei versamenti (Art. 6 Decreto ristori bis)
Si applica la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 1 oppure nell’Allegato 2 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse (per gli esercenti attività di gestione di ristoranti, anche nelle zone arancioni), indipendentemente dal requisito di diminuzione del fatturato.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
19.Sospensione dei versamenti per il mese di novembre (Art. 7 Decreto ristori bis)
Il Decreto Ristori-bis prevede che per i soggetti che:
- esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 03/11/2020;
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse;
- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2;
- esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.
sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a. ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
b. ai versamenti IVA.
Si precisa che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato e che i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
20. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (Art. 11 Decreto ristori bis)
Sono sospesi i versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 a favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 eccetto i premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle zone rosse, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
21. Novità per la CIG Covid (Art. 12 Decreto ristori bis)
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020. Si estende così la cassa integrazione Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.
22. Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore (Art. 15 Decreto ristori bis)
È stato istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore”, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore:
- delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla Legge, n. 266/1991;
- delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della Legge n. 383/2000;
- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe.
23. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (Art. 28 Decreto ristori bis)
Viene precisato che, ai fini dell’erogazione dell’indennità di 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paraolimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 17 del decreto Ristori, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.