È l’atto mediante il quale l’ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale.
L’avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare:
- gli imponibili accertati e le aliquote applicate;
- le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta;
- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento;
- le modalità e il termine del pagamento;
- l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.
L’accettazione dei contenuti dell’atto ed il pagamento delle somme dovute, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:
- rinunci a impugnare l’avviso di accertamento;
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
Un’altra azione che il contribuente può intraprendere dopo aver ricevuto la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall’invito al contraddittorio, è la richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della formulazione della proposta di accertamento con adesione (in questo caso, a seguito del contraddittorio e della definizione della pretesa tributaria, le sanzioni si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge).