La manovra finanziaria 2020, approvata dal Parlamento a fine 2019, ha introdotto alcune importanti novità che riguardano le attività imprenditoriali.
In particolare, la nuova manovra del governo si è concretizzata nella Legge di Bilancio (Legge n.160 del 27/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30/12/2019 ed entrata in vigore l’1/1/2020 – ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 83, 367, 867, 868, 869, 870, 871, 872 e 873 dell’art. 1 che sono entrate in vigore il 30/12/2019 e di cui al comma 736, dell’art. 1, entrato in vigore il 31/12/2019) e nel Decreto Fiscale (Legge n.157 del 19/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.301 il 24/12/2019 ed entrato in vigore il 25/12/2019), che hanno aggiornato la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Industria 4.0, con l’introduzione di nuove norme sul credito d’imposta sia per “gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa” sia per “gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative”. Vediamoli in dettaglio.
Credito d’imposta per investimenti in beni materiali nuovi
Si tratta di tredici commi (184-197) della Legge di Bilancio che di fatto sostituiscono la proroga sia di superammortamento e iperammortamento, sia la disciplina del credito d’imposta per la realizzazione di progetti ambientali.
Per quanto riguarda gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (ovvero macchinari e impianti), ad essi è riconosciuto un credito d’imposta del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e comunque fino al limite massimo di costi ammissibili di 10 milioni di euro. Per investimenti effettuati attraverso contratti di locazione finanziaria, la normativa considera il costo di acquisto sostenuto dal locatore.
Per gli investimenti aventi ad oggetto i beni indicati dall’Allegato B della medesima legge (software, sistemi e system integration, piattaforme, applicazioni e servizi di cloud computing, cioè “beni immateriali connessi con investimenti materiali Industria 4.0”) il credito d’imposta è del 15% fino a un massimo di 700.000 euro di costi ammissibili.
Infine, per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli sopra indicati, il credito d’imposta riconosciuto è del 6% fino a un massimo di 2 milioni di euro di costi ammissibili.
Non sono invece agevolabili:
- i beni indicati all’articolo 164, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 22/12/1986), ovvero gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- i beni presenti nella tabella dei coefficienti di ammortamento fiscale presente nel Decreto del Ministro delle Finanze del 31/12/1988 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2/2/1989) con quote inferiori al 6,5% (fabbricati destinati all’industria);
- fabbricati e costruzioni,
- i beni indicati dall’Allegato 3 della Legge n.208 del 28/12/ 2015 (condotte, condutture, materiale rotabile per manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie, aerei);
- i beni “gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.
Una “complicazione” introdotta dalla normativa prevede poi che l’azienda, al fine di poter usufruire dell’agevolazione, produca una perizia tecnica o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato attestante che i beni acquisiti siano conformi agli elenchi indicati. Le perizie devono essere rilasciate “da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. Tuttavia, per i beni che abbiano un costo unitario inferiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda.
Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo
A partire dal periodo d’imposta avviatosi dal 1° gennaio 2020 sono divenute operative le norme sul credito d’imposta per gli “investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative”, così come definiti dalla stessa Legge di Bilancio di cui ai commi 198-206.
In particolare, la Legge identifica tre specifiche aree di attività ammissibili al credito d’imposta suindicato, e precisamente:
1) attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200, che a sua volta fa riferimento alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, paragrafo 1.3 (“Definizioni”), punto 15, lettere m) (“ricerca fondamentale”), q) (ricerca industriale”) e j) (“sviluppo sperimentale”) (ved. il Glossario per le singole voci).
Per queste attività il credito d’imposta è del 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
2) attività di innovazione di cui al comma 201, diverse da quelle indicate nel comma 200 e finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Per queste attività il credito d’imposta è del 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. All’interno di quest’ambito, il credito d’imposta è del 10% (sempre con limite massimo di 1,5 milioni di euro) per le attività che abbiano come scopo il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
3) attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202, svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Per queste attività il credito d’imposta è del 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Per tutte le attività, la base di calcolo del credito d’imposta concesso è considerata al netto di altre eventuali sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili e ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Inoltre, il credito d’imposta “è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo n.241 del 9/7/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione”.
Voci di spesa ammesse
La Legge di Bilancio 2020 indica, per il calcolo del credito d’imposta, l’ammissibilità di sei fattispecie di voci di spesa – che devono essere necessariamente connesse con le attività oggetto della normativa in commento – con alcune differenze tra le tre aree di attività.
In dettaglio:
1) Spese per il personale.
Concorrono al 100% a formare la base del credito d’imposta. I contratti possono essere “subordinati, autonomi o diversi dai subordinati”. Le spese per personale con meno di 35 anni, con titolo di studio (laurea, dottorato) connesso al tipo di attività e direttamente impiegato nelle attività indicate dalla normativa concorrono per il 150%.
2) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione.
Sono ammissibili entro il limite massimo del 30% delle spese di personale (punto 1). Per le attività di design il limite del 30% vale per le spese di personale o per le spese per contratti di cui al punto successivo.
3) Spese per contratti extra muros* (per le attività di ricerca) e spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario* delle attività (per le attività di innovazione e di design).
Concorrono al 100% a formare la base del credito d’imposta. Nel caso delle attività di ricerca, se i contratti sono stipulati con istituti di ricerca o università italiani, concorrono per il 150%.
4) Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi* di privative industriali (solo per attività di ricerca).
Concorrono a formare la base del credito d’imposta fino a 1.000.000 di euro.
5) Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti.
Per le attività di ricerca e di design sono ammissibili entro il limite massimo del 20% delle spese di personale (punto 1) o delle spese contrattuali (punto 3); per le attività di innovazione il limite del 20% è limitato alle spese di personale (punto1).
6) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi.
Sono ammissibili entro il limite massimo del 30% delle spese di personale (punto 1) o delle spese contrattuali (punto 3).
* I soggetti cui vengono commissionati i progetti devono essere fiscalmente residenti o localizzati all’interno dell’UE o in Stati aderenti allo SEE (Spazio Economico Europeo) o compresi nell’elenco di cui al Decreto del Ministro delle finanze 4/9/1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19/9/1996.
La Redazione