Il Codice della Crisi ha modificato i limiti per l’obbligo nelle Srl della nomina dell’organo di controllo o del revisore. Le società a responsabilità limitata possono scegliere di nominare il sindaco unico o il revisore unico, seppure le differenze esistenti tra l’organo di controllo e il revisore non sono di scarso rilievo.
Il collegio sindacale è un vero organo societario, che partecipa attivamente alla vita sociale facendo parte delle riunioni dell’organo amministrativo e dell’assemblea dei soci. Il sindaco ha poteri di controllo e di ispezione di assoluto valore, con la possibilità di effettuare segnalazioni e denunce.
Al revisore al contrario non possono essere estese le attribuzioni dell’articolo 2403 c.c. (in senso contrario la massima 124 del Consiglio notarile di Milano), questo, pertanto, si occuperà della revisione dei conti.