La responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei creditori e dei terzi in genere, dipendente dall’inadempimento di doveri specificamente posti da disposizioni di legge o di statuto ovvero dal generale dovere di amministrare con lealtà e diligenza, assume una più nitida configurazione proprio in occasione delle crisi di impresa. Perché in esse si specifica in modo più evidente quell’obbligo di diligenza, oggettivato dal novellato art. 2392, comma 1, c.c. nella natura dell’incarico e nelle specifiche competenze degli amministratori: da assumere, come puntualmente è stato osservato, non solo alla stregua di criterio di valutazione di un comportamento, ma di categoria di contenuto del dovere di buona gestione societaria e da coniugare con la perizia come canone per scelte informate e meditate.