Il Decreto Liquidità, interviene con un diverse disposizioni centrate sul Codice Civile per affrontare la crisi d’Impresa del presente e del prossimo futuro. Le Relazioni illustrative e tecniche agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto evidenziano 3 aree d’intervento particolarmente delicate per il sostegno delle imprese che si trovano in difficoltà conseguentemente alle drastiche misure poste in atto dal Governo per far fronte all’emergenza epidemica da COVID-19.
Le 3 aree d’intervento riguardano in particolare:
- la riduzione del capitale
- i principi di redazione del bilancio
- postergazione dei finanziamenti alle società
Riduzione del capitale
L’attuale stato di emergenza e crisi economica di dimensioni eccezionali causato dall’epidemia COVID-19 sta determinando una situazione anomala che coinvolge anche imprese che, prima dell’epidemia, si trovavano in condizioni economiche anche ottimali, traducendosi in una patologica perdita di capitale che non riflette le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte. Di riflesso, e nonostante le massicce misure finanziarie in corso di adozione, si palesa una prospettiva di notevole difficoltà nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese.
In quest’ottica il Decreto Liquidità mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.
Principi di redazione del bilancio
Gli effetti dirompenti ed abnormi dell’epidemia di COVID-19, ed in particolare delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinate sulle prospettive di continuità comporterebbe l’obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell’esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l’ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.
Il Decreto si è posto l’obiettivo di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.
Il Decreto Liquidità si pone l’obiettivo di favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese, consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.
Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica, il secondo comma della norma prevede l’estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Viene infine confermata la previsione di cui all’art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.
Postergazione dei finanziamenti alle società
Infine il Decreto reca disposizioni in materia di finanziamenti alle società e prevede che ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle stesse, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.
- Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
Le disposizioni in materia di riduzione del capitale sono finalizzate ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19 e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.
E’ previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482 ter del codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.
Il Decreto Liquidità prevedrà che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.
2. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
Il Decreto Liquidità prevede di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo alle imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile. In particolare, per evitare la difformità dei criteri, si prevede che la riclassificazione delle voci venga effettuata con riferimento alla situazione esistente all’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.
La norma prevede inoltre l’estensione delle disposizioni delle previsioni di cui sopra anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Resta ferma la proroga di sessanta giorni, prevista dal DL 18/2020, del termine per l’adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.
L’articolo 8 del Decreto riporta che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
3. Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alla società
L’articolo 9 del Decreto Liquidità prevede che ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.
L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. La ratio degli articoli 2467 e 2497 quinquies, infatti, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, e cioè di quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l’esercizio dell’impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.
Nell’attuale situazione congiunturale, tuttavia, l’applicazione di tali meccanismi (comunque destinati a subire un parziale ridimensionamento a far tempo dal 15 agosto 2020 per effetto della parziale modifica dell’art. 2467 c.c., con eliminazione dell’obbligo di restituzione del rimborso dei finanziamenti avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società̀) risulta eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento.
Il carattere comunque contingente della previsione determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.