Secondo la normativa dell’UE, l’EBA, dopo aver svolto, su specifici temi, un processo di condivisione delle esigenze normative con gli enti coinvolti, rende pubblico un documento riassuntivo ed esecutivo denominato “Linee guida”, dapprima provvisorio e successivamente definitivo. Le regole in esso contenute, per diventare operative, devono essere acquisite dalle autorità di vigilanza nazionali (in alcuni casi, dal Legislatore) che possono tuttavia esercitare “opzioni e discrezioni” (ovvero modificarle in parte) sulla base del Regolamento UE n.575/2013 e della Direttiva 2013/36/EU.